TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-29, n. 202400546
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2024
N. 00546/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di LA, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di LA con prot. n.-OMISSIS- del 27 gennaio 2023, notificato al ricorrente il successivo 22 febbraio 2023, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e udito il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 23 aprile 2023 e depositato il 22 maggio successivo, il Sig. -OMISSIS- espone che:
- con nota prot.-OMISSIS- del 18 maggio 2021 la Prefettura di LA gli comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione del decreto di divieto di detenzione armi munizioni ed esplosivi, in ragione della presentazione, nei suoi confronti, di una denuncia-querela per minacce, a seguito della quale veniva aperto procedimento penale;
- ricevuta tale comunicazione, presentava scritti difensivi nel cui ambito chiedeva che i fatti esposti nella denuncia-querela, in quanto privi di riscontro, venissero valutati oggettivamente;
- con decreto prot. n.-OMISSIS- del 27 gennaio 2023 il Prefetto, richiamando la nota del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- di conferma di quanto esposto nella precedente comunicazione del 27 dicembre 2022, nella quale veniva rappresentato che la coniuge del ricorrente aveva presentato nei suoi confronti denuncia-querela per lesioni e minacce, adottava il provvedimento oggi impugnato con il quale disponeva, nei suoi confronti, il divieto de quo .
2. Di tale provvedimento chiede l’annullamento, lamentandone l’illegittimità in relazione ad un’unica, articolata censura con la quale deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 5, 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta, ingiustizia e travisamento dei presupposti; lamenta, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le deduzioni formulate negli scritti difensivi, nelle quali si dava atto dell’assenza di una concreta ed attuale conflittualità in famiglia tale da destare preoccupazione in merito all'abuso delle armi, nonché di considerare la propria idoneità ed affidabilità ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. in quanto titolare di Licenza e Libretto di porto di fucile n. -OMISSIS- rilascia dal Commissariato PS di -OMISSIS- in data 12 gennaio 2018 (pur se parimenti ritirata in via cautelare) e si rappresentava che la denuncia-querela sulla quale è fondato il provvedimento sarebbe una mera ritorsione posta in essere dalla propria ex coniuge, in quanto presentata il 10 marzo 2021, cioè il giorno successivo a quello in cui la stessa avrebbe ricevuto l’invito, formulato dallo stesso ricorrente, alla separazione personale; in ogni caso ogni conflittualità sarebbe successivamente cessata e la querela rimessa in data 27 gennaio 2023, con conseguente estinzione del reato. Sarebbero, pertanto, del