TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-03-15, n. 202200383
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2022
N. 00383/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2020, proposto da
P G, rappresentata e difesa dall'avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Stella in Bari, via Crisanzio, 48;
contro
Ministero Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'esecuzione
ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell'importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di € 21.456,26 di cui € 20.996,64 a saldo del risarcimento del danno ed € 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre ad interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione e dell’Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante ha adito questo Tribunale per ottenere la integrale e corretta ottemperanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Amministrazione scolastica periferica, alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 2170 del 14.6.2018.
Segnatamente, la sentenza in questione – riguardante un ricorso collettivo avente ad oggetto la domanda di riqualificazione dei contratti a termine conferiti oltre i 36 mesi ed il riconoscimento del conseguente risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, per inadempimento contrattuale – ha così statuito: “1) dichiara la inammissibilità della domanda di conversione; 2) accoglie la domanda risarcitoria dei ricorrenti con contratti a termine stipulati con la Amministrazione resistente che hanno superato il tetto dei trentasei mesi e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento nei loro confronti, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale pari ad euro 250,00 per ogni mese relativo al periodo di occupazione con contratti termine e con decorrenza dalla data del superamento del termine di trentasei mesi, oltre accessori come in motivazione; 3) rigetta ogni altra domanda; 4) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per tale metà in curo 5.061,88, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; 6) compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite”.
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata ed è passata in giudicato (la circostanza è incontestata).
La ricorrente ha soggiunto che in data 23.1.2019 ha notificato all’Ufficio scolastico per la Puglia, con sede a Bari, nonché al Ministero (24.12.2019) l’atto di precetto con cui “ha quantificato la somma risarcitoria, secondo i criteri indicati in sentenza, per un importo, omnibus, di € 49.378,76, di cui € 48.919,14 a titolo di risarcimento del danno ed € 459,62 a titolo di spese di precetto”; tale precetto non è stato opposto, ma l’USR avrebbe, con nota del 17.1.2020 “riconosciuto la congruità del risarcimento del danno chiedendo all’Avvocatura dello Stato la sola congruità delle spese successive indicate in precetto” (cfr., ancora, pag. 2).
Per ultimo, in data 25.3.2020, la Banca d’Italia, con vaglia cambiario non trasferibile, n. 6000173090-02 ha rimesso a favore della ricorrente, la minore somma di € 27.922,50, trattenuta a titolo di acconto della somma complessiva reclamata.
In sostanza, l’Amministrazione avrebbe “diversamente quantificato il risarcimento del danno” e non avrebbe riconosciuto € 20.996,64,