TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-03-27, n. 200900111
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Testo completo
N. 00111/2009 REG.SEN.
N. 00493/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 493 del 2006, proposto da:
SO RN, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mariano, con domicilio eletto presso Mario Mariano Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 48;
contro
Regione Molise, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della comunicazione n. 66850210858 con cui la Regione Molise - Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, assegnava al ricorrente il quantitativo di latte "di riferimento individuale per il periodo 2006-2007" pari a Kg. 112.899;
2) della delibera della Giunta Regionale n. 1032 del 23 luglio 2004,;
3) la nota del 24.6.2005, a firma del Responsabile del Servizio Gestione Regime.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 1032 del 23 luglio 2004, la Regione Molise ha attribuito al ricorrente, per la stagione 2006/2007, una quota latte (QRI) di Kg 112.899, in considerazione del conseguimento, nella precedente stagione 2004/2005, di una produzione inferiore al 70% della quota posseduta.
Ciò in applicazione dell’articolo 3 della legge n.119 del 2003 e dell’articolo 4 del dm 31 luglio 2003.
Il ricorrente deduce un’errata applicazione della normativa invocata dall’amministrazione, atteso che l’articolo 3 del d.l. 49/1993, conv. in legge n. 119 del 2003 - nel disporre la decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato per chi nel periodo di contabilizzazione non usi almeno il 70% della propria quota – all’ultimo