TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-03-22, n. 201803221
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Pubblicato il 22/03/2018
N. 03221/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10225/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10225 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Wildside Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G N, G V, con domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, piazza di Spagna, 15;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R S, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Lazio Innova Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
nei confronti di
Società Paco Cinematografica Srl, Soc Palomar Spa non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento regionale del 10.6.2016 di diniego sull’ammissione all'agevolazione finanziaria prevista dall'avviso pubblico avente ad oggetto "attrazione produzioni cinematografiche e azioni sistema attraverso il sostegno delle pmi che operano direttamente o indirettamente nel settore "
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Lazio Innova Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 10225/2016) la Società WILDSIDE s.r.l. (di seguito Società) ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione della Regione Lazio del 10 giugno 2016, n. G/06659, pubblicata sul bollettino regionale del 14 giugno 2016, n. 47, nonché in pari data sul sito www.lezioeuropa.it, nella parte in cui ha definito “non idonea” la domanda proposta dalla ricorrente medesima per l’ammissione all’agevolazione finanziaria prevista dall’avviso pubblico avente ad oggetto “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore”, nonché della nota di Lazio Innova s.p.a. del 9 agosto 2016, dell’art. 12, comma 2 dell’avviso pubblico, approvato con determinazione regionale del 14 ottobre 2015 e successivamente modificato con determina del 18 novembre 2015, nella parte in cui ha previsto che “Ai fini della valutazione di cui al comma 1, lett. a) si prenderanno in considerazione i track record del richiedente e del o dei produttori esteri e, se del caso, le relative strategie di distribuzione e di marketing ed i track record di eventuali partner con i quali sono stati già stipulati accordi commerciali. I track record riportano le opere audiovisive realizzate o distribuite negli ultimi tre esercizi, i relativi costi industriali e l’eventuale quota sostenuta ed i relativi dati di ascolto ed incassi. La valutazione si intende positiva se tali soggetti, cumulativamente, registrano come media degli incassi degli ultimi tre anni un importo pari o superiore al doppio del costo industriale del progetto agevolabile”, i verbali della Commissione tecnica di valutazione approvati con determinazione regionale del 10 giugno 2016, n. G06659, mai comunicati.
Premette che la Regione Lazio con determinazione del 14 ottobre 2015 ha approvato l’avviso pubblico, innanzi citato, avente la finalità di promuovere il rafforzamento e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica ed il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri, nonché una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche della Regione Lazio ed in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale più marginali, mediante la concessione di contributi a fondo perduto “in produzioni audiovisive che prevedono la partecipazione dell’industria audiovisiva del Lazio e straniera e una distribuzione di carattere internazionale di detti prodotti” con una disponibilità complessiva di risorse di euro 10.000.000,00 di cui la metà riservati alle coproduzioni cinematografiche ed i restanti alle coproduzioni di altri audiovisivi.
Dopo aver ricordato le disposizioni di maggior rilievo contenute nella lex specialis, la Società espone di aver presentato, in data 1 dicembre 2015, istanza di partecipazione all’ammissione dei predetti contributi per un importo complessivo di euro 1.000.000, per l’opera audiovisiva non cinematografica intitolata “The Young Pope”, serie televisiva coprodotta con alcuni dei principali produttori internazionali, nella quale assume di aver indicato la natura di serie televisiva nonché tutti gli elementi caratterizzanti l’opera, le date di inizio ed ultimazione dei lavori, nonché il costo totale di produzione di euro 37.716.917,00.
Riferisce che, successivamente alle verifiche di ammissibilità, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva è stata sottoposta all’esame della Commissione per le valutazioni tecniche da eseguirsi secondo i criteri di cui all’art. 12 dell’avviso pubblico e di esser stata destinataria di un preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, inoltrato da Lazio Innova s.p.a. in ragione del negativo riscontro “che la media degli incassi degli ultimi tre anni dei richiedenti e del coproduttore è risultata inferiore al doppio del costo industriale del progetto”.
Con determinazione regionale, in epigrafe indicata, del 10 giugno 2016, n. G06659, la domanda dell’odierna ricorrente è stata dichiarata inidonea per mancanza del requisito di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) dell’avviso pubblico, secondo il criterio definito dal successivo comma 2.
La Società ricorrente afferma di aver presentato a Lazio Innova s.p.a. istanza di riesame rappresentativa delle ragioni a sostegno dell’ammissibilità della domanda di assegnazione dei contributi, la quale non ha avuto favorevole riscontro attraverso la conferma della succitata ritenuta inidoneità del progetto auditelevisivo per carenza dei requisiti innanzi richiamati.
Avverso tale determinazione, nonché gli ulteriori atti, nell’epigrafe indicati, la Società ha dedotto le seguenti censure:
-Illegittimità per violazione dell’art. 125, comma 3, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013, dell’art. 12, comma 1, lett. a) e comma 2 e dell’art. 5 dell’avviso;violazione degli artt. 2, 10 e 11 del decreto legislativo n. 28/2004;violazione del principio di proporzionalità;eccesso di potere sotto differenti profili.
Lamenta l’illegittimità della determinazione di inidoneità, per omessa ed erronea valutazione degli elementi adeguatamente indicati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica, rappresentati da una puntuale ed analitica descrizione del progetto e relativo piano finanziario esplicativo dei costi, delle risorse necessarie e di quelle reperite, degli accordi stipulati con i coproduttori ed i distributori.
Sotto altro profilo, deduce la erronea e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) dell’avviso pubblico il quale doveva interpretarsi, secondo la ricorrente, alla luce della normativa europea sopra citata, non potendosi ritenere prevalente rispetto alla forza precettiva dell’art. 125 del regolamento europeo, nel senso che, in caso di omessa indicazione dei dati relativi ai track record del partecipante o dei produttori esteri, dovuta alla varietà delle relative attività ed alle specifiche caratteristiche di quest’ultimi, l’accertamento della capacità amministrativo-finanziaria ed organizzativa doveva esser svolto dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni rese in sede di domanda di ammissione al contributo.
Asserisce, inoltre, una corretta interpretazione dell’art. 12, comma 1 della lex specialis, avrebbe imposto che in sede di accertamento la Commissione di valutazione avrebbe dovuto tener conto non solo dei track record ma degli ulteriori elementi di valutazione menzionati nel succitato art. 125 del regolamento UE, peraltro in esso espressamente richiamato, e ritenere la “media degli incassi negli ultimi tre anni” non riferibile tanto alle coproduzioni, quale la serie “The Young Pope”, quanto alle coproduzioni di altri audiovisivi, essendo peraltro il termine “incassi” riconducibile ai guadagni collegati all’attività di proiezione nelle sale cinematografiche, ma non anche alla ricorrente ed ai suoi partners deputati essenzialmente all’organizzazione dell’opera audiovisiva.
Lamenta, infine, l’erroneità del giudizio di inidoneità della domanda e della motivazione ad essa sottesa – “la media degli incassi degli ultimi tre anni dei richiedenti e del coproduttore è risultata inferiore al doppio del costo industriale del progetto…”- tenuto conto dei fatturati dei coproduttori (HBO con fatturato pubblicato nel 2013 di USD 4.980.000.000, nel 2014 di UDS 5.389.000.000, nel 2015 di USD 5.615.000.000;Mediaprodiccion s.r.l. nel 2015 con fatturato di euro 1.509.000.000,00).
b) Illegittimità dell’art. 12, comma 2 dell’avviso pubblico;violazione e falsa applicazione dell’art. 125, comma 3, lett. c) e d) del regolamento UE n. 1303/2013 violazione degli artt. 2, 10 e 11 del decreto legislativo n. 28/2004;violazione del principio di proporzionalità;eccesso di potere sotto differenti profili.
Deduce, al riguardo, l’illegittimità dell’art. 12, comma 2 dell’avviso pubblico per contrasto con la normativa innanzi richiamata.
c) Illegittimità dei provvedimenti per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla procedura ed in particolare degli artt. 10 e 12 dell’avviso, non essendo la presentazione dei track record sia della ricorrente che dei coproduttori richiesta a pena d’esclusione, avendo peraltro la Commissione ritenuto sussistente l’inidoneità non in virtù di un requisito di ammissibilità della domanda, bensì di un mero criterio di valutazione.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che eccepisce, in via preliminare la tardività del ricorso nella parte in cui è rivolto all’impugnativa della clausola di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) dell’avviso pubblico in quanto clausola caratterizzata da effetti immediatamente escludenti e pregiudizievoli, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
Si è costituita in giudizio Lazio Innova s.p.a. che ritiene le censure prive di pregio.
Con atto propositivo di motivi aggiunti la Società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla nota del 15 novembre 2016 prot. N. 0025414 con cui Lazio Innova s.p.a. ha comunicato la conferma da parte della Commissione di valutazione del gravato giudizio di inidoneità – rectius non ammissibilità – della domanda.
Con la presente impugnativa, proposta anche per la via dei motivi aggiunti la Società Wildside s.r.l. chiede l’annullamento della determinazione del 10 giugno 2016, n. G06659, nell’epigrafe indicata, con cui il Direttore della Direzione regionale cultura e politiche giovanili ha preso atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica incaricata di valutare le domande di partecipazione all’avviso pubblico, avente ad oggetto “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni sistema attraverso il sostegno alle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore”, nonché dell’art. 12 del predetto avviso nella parte in cui ai fini della valutazione delle domande è prescritto che siano prese in considerazione i track record dei richiedente e dei produttori esteri o di eventuali partners, e che la valutazione sia da intendersi positiva ove quest’ultimi cumulativamente abbiano registrato, come media degli incassi degli ultimi tre anni un importo pari o superiore al doppio del costo industriale del progetto presentato.
La ricorrente ha presentato, in data 1.12.2015, istanza di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Regione Lazio con determinazione del 15 ottobre 2015, n. G12436 nell’ambito del POR-