TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600095
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N. 00095/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2015, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dagli avv. D F, P S, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- della determinazione a firma del Comandante della Legione Carabinieri Marche prot. n.977/25-2009-T del 23.03,2015, notificata in data 25 marzo 2015 con la quale veniva deciso "il non accoglimento" dell'istanza avanzata dal ricorrente e finalizzata all'impiego presso l'Aliquota Operativa del NORM del Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino;
-nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Appuntato Scelto in servizio presso l’aliquota Radiomobile del NORM di Tolentino, presentava, in data 28.12.2014, istanza per il transito nell’aliquota Operativa del medesimo servizio;istanza che veniva tuttavia respinta, con il provvedimento impugnato, poiché l’Amministrazione riteneva prioritarie le esigenze di organico e di servizio del reparto di appartenenza, carente di un’unità, non rilevando invece esigenze di ulteriore alimentazione del reparto richiesto (aliquota Operativa), dotato di un posto disponibile.
Avverso tale determinazione vengono mosse censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Si deducono, in particolare:
- violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con riferimento all’impossibilità per il ricorrente di presentare le proprie osservazioni;
- difetto di motivazione e violazione di circolari, mancando precisi riferimenti ai dati inerenti l’organico dei reparti coinvolti, in ordine ai quali il ricorrente formula anche istanza istruttoria per l’acquisizione delle relative piante organiche con indicazione della forza effettiva presente e relativi trasferimenti;
- disparità di trattamento in quanto, successivamente alla domanda, un altro militare è stato trasferito proveniente dall’aliquota Radiomobile di Tolentino che presenta quindi carenza di due unità.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.