TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-08-29, n. 202211290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-08-29, n. 202211290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211290
Data del deposito : 29 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2022

N. 11290/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08497/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8497 del 2022, proposto da
F A C, rappresentato e difeso dall'avvocato F A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione- Usr Sicilia, non costituito in giudizio;

nei confronti

E S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A046 - Scienze Economiche Giuridiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – per la Regione Sicilia di cui al Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A046 - Scienze Economiche Giuridiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – per la Regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale, ad oggi sconosciuto;

- dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso A046 svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

- dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A046 - Scienze Economiche Giuridiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;

- della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A046 - Scienze Economiche Giuridiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per la Sicilia nella parte in cui include il quesito di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

- del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso A046;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la risposta resa al quesito di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione della domanda ritenuta errata con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale,

e per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la risposta resa al quesito di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte, tra gli altri: del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell’Istruzione per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 all’esito dello svolgimento della prova stessa;
del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “ …non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”;
nonché all’art. 6, comma 2, conformemente al quale …La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti
”;
dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d’esame e dei criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
delle graduatorie emanate all’esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente.

In particolare, hanno contestato la legittimità del quesito n. 48 in riferimento al quale non gli sarebbe stato attribuito il punteggio positivo spettante che gli avrebbe permesso di poter partecipare alla successiva prova orale.

La soglia minima di accesso è stata fissata in 70/100 e parte ricorrente ha conseguito un punteggio di 68/100. Per ogni risposta esatta venivano attribuiti n. 2 punti e per ogni risposta errata 0 punti.

Con istanza depositata in data 29 luglio 2022, parte ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la rettifica del punteggio della prova scritta assegnando i due punti in contestazione.

Alla camera di consiglio del 2 agosto la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.

3. Le spese sono poste a carico della parte resistente, atteso che il punteggio è stato rettificato solamente in pendenza del presente giudizio, e sono liquidate come in dispositivo.

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