TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400487
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 00487/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2023, proposto da V s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comune di Odolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto dirigenziale n° 3218/2022 del 14 novembre 2022, notificato in pari data, mediante il quale il Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, ha emesso nei confronti della ricorrente, diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006, a fronte del preteso supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, accertato nel piezometro di valle S2, per il parametro “Cromo VI”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 17 maggio 2022, la ricorrente, V s.c.a.r.l. (d’ora in poi solo V), ha impugnato il provvedimento n° 3218/2022 del 14 novembre 2022, con il quale la Provincia di Brescia ha emesso, ai sensi dell’articolo 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006, nei suoi confronti una diffida con ordinanza motivata all’attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati per il supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, accertato nel piezometro di valle S2, per il parametro cromo VI.



2. Si premette che la V è una società consortile che gestisce nel territorio del Comune di Odolo un impianto di smaltimento di rifiuti inerti, provenienti esclusivamente dalle acciaierie condotte dalle imprese consorziate.



3. Originariamente esisteva un’altra discarica, gestita dal Comune, autorizzata nel 1984 e ampliata nel 1991. Nel 2000 una porzione di tale discarica, dismessa e oggetto di recupero ambientale, fu stralciata, mentre la porzione rimanente restò in funzione fino all’esaurimento degli spazi autorizzati.



4. Con atto dirigenziale n. 1422 del 23 maggio 2005 il Comune fu autorizzato dalla Provincia di Brescia ad ampliare la discarica esistente per il conferimento delle scorie prodotte dalle acciaierie, e poco dopo, con atto n. 2339 del 3 agosto 2005, l’autorizzazione fu volturata alla V e successivamente rinnovata, sulla scorta di provvedimenti che, in applicazione pedissequa del disposto dell’Allegato 1 del D.lgs. 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), avevano previsto di dotare la discarica di piezometri per il monitoraggio della falda posizionati nell’immediata vicinanza dell’invaso.



5. La rete di monitoraggio delle acque di falda, da effettuarsi tramite la realizzazione di piezometri, veniva disposta con atto n.1261/2002. Tale rete è costituita da tre piezometri di cui uno di monte (piezometro M) e due di valle (S2 e S3), recentemente integrata (settembre 2021), con un nuovo piezometro, individuato con la sigla “S4” posto in posizione intermedia tra S2 e S3 e realizzato secondo le modalità fornite da

ARPA

Brescia.



6. Le diverse campagne di monitoraggio acqua di falda effettuate nell'ambito delle attività previste dal Piano di monitoraggio nel corso degli anni avevano evidenziato, esclusivamente nei piezometri di valle, superi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla tabella 2 allegato V alla parte Quarta titolo V del d.lgs 152/2006 per i parametri manganese, ferro, sporadicamente cromo VI e ammoniaca (valore limite di 0,5 mg/l, parere ISS 2003).



7. Con nota n. 70348 del 17 maggio 2019 la Provincia di Brescia aveva richiesto alla V di effettuare un campionamento delle acque di falda in contraddittorio per la ricerca di tutti i parametri previsti dalla tab. 1 allegato 2 del d.lgs 36/03, con l'aggiunta di cromo totale e cromo VI.



8. Il prelievo in contraddittorio di campioni acqua di falda dai tre piezometri veniva eseguito in data 29 maggio 2019 e i referti analitici, trasmessi dal laboratorio ARPA di Brescia con nota del 13 settembre 2019, n. 124277 del 13/09/2019, confermavano il rispetto delle CSC nel piezometro di monte “M” e il supero delle CSC nel piezometro di valle S3 per i parametri ferro e manganese e nel piezometro di valle S2 per il manganese.



9. A causa del persistere dei superi la Provincia comunicava con nota n. 168639 del 17 dicembre 2019 l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione nei confronti della V della diffida con ordinanza di cui all’art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in qualità di responsabile dei superi delle CSC per i parametri ferro e manganese accertati nei piezometri di valle S2 e S3.

10. A seguito delle osservazioni trasmesse dalla V era stata convocata una riunione tecnica per l’8 ottobre 2020, durante la quale la ricorrente, al fine di una definizione univoca della problematica legata alla presenza di ferro e manganese nella falda, aveva proposto di realizzare un nuovo piezometro di valle, rinnovando la richiesta contenuta nello studio di Integrazioni al Piano di Sorveglianza e Controllo del luglio 2020, presentato in sede di procedimento PAUR della discarica, pendente per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale (richiamato nel ricorso R.G. N. 525/2022 definito con sentenza di questo T.A.R. N. 335/2024).

11. Con nota n. 73200 del 4 maggio 2021 la Provincia comunicava un secondo avvio del procedimento finalizzato all’emissione della diffida con ordinanza di cui all’art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in qualità di soggetto responsabile dei superi delle CSC accertati nel piezometro di valle S2 per il parametro cromo VI, a cui la ricorrente dava riscontro con nota e documentazione trasmessa in data 19 maggio 2021.

12.

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