TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-12-18, n. 201310939

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-12-18, n. 201310939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310939
Data del deposito : 18 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04488/2005 REG.RIC.

N. 10939/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04488/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4488 del 2005, proposto da V G, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M R e R R, con domicilio eletto presso G M R in Roma, via di Pietralata, 320;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

C L (non costituito);



per l'annullamento

del provvedimento in data 4.4.2005, comunicato con missiva in pari data prot. n.MD/GMIL-03-II/2/2005/30361, pervenuto all'interessato il 5.4.2005, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha negato al Magg. Gen. Giovanni Verna la promozione al grado di Tenente Generale, nonché, avverso tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Magg. Gen. Giovanni Verna ha rappresentato che, con decorrenza dalla data del 16.7.2004 il Tenente Generale Paolo Mearini, Capo del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito, è stato collocato in Ausiliaria per raggiungimento dei limiti di età (cfr. dispaccio 11/406191 in data 24.2.2004) e, quindi, alla medesima data, il ricorrente è divenuto il più anziano nel Ruolo di Amministrazione e Commissariato in servizio presso la Forza Armata, maturando il diritto ad essere promosso al grado superiore di Tenente Generale, in applicazione dell'art. 30-bis del D.Lgs 30.12.1997 n. 490 (norma aggiunta dall'art. 6 della legge 29.3.2001 n. 86).

Poiché l’Amministrazione non ha provveduto in tal senso, il ricorrente ha notificato in date 27/28.9.2004 atto di invito e diffida ai competenti Uffici.

Il Ministero della Difesa, con nota MD/GMIL 03.II 4/2/74098 in data 29.11.2004, ha espresso l'opportunità di richiedere, in via facoltativa, un parere al Consiglio di Stato onde pervenire ad un corretto inquadramento giuridico di talune fattispecie non espressamente regolate dalla norma, posto che, nel medesimo arco temporale, il Magg. Gen. L C, in servizio presso il SISDE, promosso all'attuale grado in soprannumero, ai sensi del D.Lgs. 5/12/2003 n. 343, aveva, a sua volta, maturato il termine minimo di permanenza nel grado predetto e precedendo in annuario (seppure in soprannumero) il Magg. Gen. Verna, avrebbe dovuto godere del diritto poziore all’acquisizione della c.d. "terza stella" ai sensi del citato art. 30-bis del D.Lgs. n. 490/97.

All'esito del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, in data 16.2.2005, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Il contro interessato evocato in causa, invece, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.



DIRITTO

1. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.

I) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 30-bis del decreto legislativo n. 490/1997; eccesso di potere; pregiudizio del corretto svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione.

L'art. 30-bis del D.Lgs 30.12.1997 n. 4980 (aggiunto dall'art.6 L. 29.03.2001 n. 86) prevede che: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'Ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di Amministrazione e Commissariato e del Corpo di Sanità dell'Esercito, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo di Commissariato e del Corpo di Sanità della Marina Militare, dell'Arma Aeronautica, ruolo delle Armi,del Corpo di Commissariato e del Corpo di Sanità dell'Aeronautica Militare, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di Maggior Generale o corrispondenti è conferito il grado di Tenente Generale, o corrispondenti. 2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di Tenente Generale o corrispondenti ed in deroga all'art. 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di Maggior Generale o corrispondenti.”.

Trattasi di una norma di carattere speciale inserita nel Capo III ("Norme particolari per gli Ufficiali in Servizio Permanente") del Titolo II ("Avanzamento") del D.Lgs. n. 490/97, che comporta l'automatico conferimento, al relativo destinatario, del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi