TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-03-14, n. 201800344
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Pubblicato il 14/03/2018
N. 00344/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2017, proposto da:
M.S.G. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, corso Cavour, n. 31;
contro
Comune di Bitetto, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
- del silenzio osservato dal Comune di Bitetto sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 26 aprile 2017 per l’autorizzazione all’installazione di n. 1 cartello pubblicitario monofacciale nel territorio comunale in via Michelino Antonucci presso il ristorante Ku Shin Kai a distanza di trenta metri dall’ingresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa M C;
Udito per la ricorrente l’avv. Giuseppe Cozzi, su delega dell'avv. C B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, operante nel settore della pubblicità, chiede accertarsi l’illegittimità, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del silenzio serbato dal Comune di Bitetto sulla sua istanza del 26 aprile 2017, rinnovata il 9 giugno 2017, di autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario da collocarsi nel territorio comunale, in via Michelino Antonucci, presso il ristorante Ku Shin Kai.
Il Comune ritualmente intimato non si è costituito.
Il ricorso, notificato in data 8 agosto 2017, entro il termine di cui all’art. 31, comma 2, del codice del processo amministrativo, è fondato.
La ricorrente, in quanto impresa esercente attività di promozione pubblicitaria, ha un interesse qualificato alla definizione, nel termine di legge, l’istanza del procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 507/1993 che prevede l’obbligo del Comune di determinare, con proprio regolamento, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
Non ricorre pertanto alcun motivo che giustifichi il silenzio della Amministrazione, protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza in rassegna.
Il ricorso pertanto va accolto sussistendo l’obbligo del Comune di Bitetto di provvedere sulle istanze indicate in epigrafe di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.
Le spese seguono la soccombenza.