TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2023-12-22, n. 202300704

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2023-12-22, n. 202300704
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300704
Data del deposito : 22 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2023

N. 00770/2023 REG.RIC.

N. 00704/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00770/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, viale Libertà n. 171;


contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U I e C T, con domicilio digitale come da REGINDE e elettivo presso lo studio legale Trovato in Palermo, via G. Leopardi n. 23;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- (Direzione V – Lavori Pubblici ed Urbanistica) ha denegato l'istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47/85 in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dal sig. -OMISSIS- di cui alla -OMISSIS-, finalizzata al mantenimento di un immobile per civile abitazione sito a -OMISSIS---OMISSIS-in Via -OMISSIS-, catastalmente identificato al foglio di mappa n. -OMISSIS- del N.C.E.U e ha dichiarato l'inefficacia della C.E. n. -OMISSIS- (doc. n. 1);

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 01/12/2023:

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- (Direzione V) ha ingiunto al ricorrente di demolire a propria cura e spese, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, l'immobile costituito da un piano terra ed un piano primo, ivi comprese le pertinenze oggetto del verbale di accertamento violazione n. -OMISSIS- , catastalmente identificato al foglio di mappa n. -OMISSIS- del N.C.E.U. (doc. n. 4);

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato il pericolo incombente di distruzione definitiva del bene della vita oggetto del giudizio nel caso di mancata sospensione in via cautelare degli atti gravati;

Ritenuto che al momento in cui si sono verificati i fatti di causa il P.R.G. del Comune di -OMISSIS- (di cui al D.A. n. 176 del 19/06/1976) non conteneva alcuna disposizione pertinente il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, legge reg. Sicilia n. 78/1976;
e che l’area interessata – già urbanizzata – era stata stralciata “per nuovi studi”;

Ritenuto altresì che è rimasto sfornito di prova quanto dedotto dall’Amministrazione in merito al fatto che l’area in discorso ricadeva al di fuori del perimetro del centro abitato ex art. 18, legge n. 865/1971;

Considerato che secondo l’interpretazione dell’Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa devono essere considerati edificabili i lotti di terreno ubicati all’interno del perimetro dei centri abitati – misurati secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 865/1971 – nei Comuni sprovvisti di piano regolatore al momento dell’entrata in vigore dell’art. 15, legge reg. Sicilia n. 78/1976 (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sentenza 09/10/2018, n. 554);

Rilevato che di conseguenza ad un primo esame sommario, peculiare della fase cautelare, l’atto introduttivo del giudizio risulta parzialmente fondato;

Rilevato che risulta indispensabile ai fini della decisione del merito del ricorso acquisire dall’Amministrazione intimata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza dei chiarimenti sull’estensione effettiva del centro abitato di -OMISSIS- (misurato secondo le disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 865/1971) e sulla posizione specifica del lotto di terreno oggetto del giudizio rispetto a tale perimetro;

Considerato che in ragione della natura documentale della lite sussistono ragioni sufficienti per compensare le spese di fase;

Quanto sopra ritenuto e considerato;

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