TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400338
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00338/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 113 del 2024, proposto da
- I P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati G A, G T, G V, con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica e il Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

- Comune di Irsina, Comune di Oppido Lucano, Comune di Tolve, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in relazione all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 2- quater , del d.lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico denominato “Piano del Carro”, di potenza pari a 19,71 kWp e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Irsina e di Oppido Lucano;

- per la condanna del MASE a concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento di VIA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024, il Consigliere avv. B N;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I P s.r.l., quale titolare di un progetto per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico denominato “Piano del Carro”, di potenza pari a 19,71 kWp e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Irsina e di Oppido Lucano è ricorsa innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.g.n. 14359/2023) avverso l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in relazione all'istanza presentata in data 12 gennaio 2022 per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1.1. L’adito Tribunale amministrativo, con ordinanza collegiale n. 3565 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’incompetenza territoriale, indicando a tal uopo la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata.

1.2. Il ricorso è stato ritualmente riassunto innanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. con atto depositato l’8 marzo 2024.

1.2.1. A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento sancito in termini generali dall’art. 2 della L. 241/1990 e specificamente dalla disciplina ambientale di cui all’art. 25 d.lgs. 152/2006.

2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla camera di consiglio del 22 maggio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Occorre in primo perimetrare l’oggetto del ricorso che è testualmente il seguente: « − accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto al proprio obbligo di rilasciare il provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, previa occorrendo declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi;
− condannare il MASE a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA, nominando sin d’ora un Commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione ad adottare lo schema di provvedimento nonché del relativo titolare all’attivazione dei poteri sostitutivi».

4.1.1. Si pone in stridente contrasto con tali domande, tuttavia, l’attuale stato del procedimento in epigrafe, dal quale emerge che il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, in data 21 marzo 2023 ha espresso parere tecnico istruttorio negativo. A fronte di ciò, certamente l’intimato Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non potrebbe concludere il procedimento col rilascio della VIA, come istato dal ricorrente, ma dovrebbe, a tutto voler concedere, rimettere la questione alla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis ), della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4.1.2. Tale fase, non prevista dall’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale considera soltanto il (ben diverso) caso del «ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura», preclude dunque l’applicazione dei termini previsti dal ripetuto articolo.

4.1.2.3. Del resto, di ciò fa mostra di essere consapevole la stessa odierna deducente. Invero, l’atto di “diffida” della ricorrente del 27 giugno 2023 è rivolto in primo luogo nei confronti del Ministero della cultura, invitato a «rivedere e, conseguentemente, ad annullare in autotutela e/o rettificare il parere espresso in data 21 marzo 2023, prot. MASE-2023-0042017», mentre soltanto in seconda battuta e «per l’effetto» (dell’annullamento in autotutela del presupposto parere negativo del MIC) è stato compulsato il Ministero dell’ambiente e per la sicurezza energetica, al fine di «emanare il provvedimento di VIA entro e non oltre quindici giorni» va evidenziato «dalla ricezione del parere positivo del MIC».

4.2. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, esigenze di completezza di delibazione inducono il Collegio a precisare che non è condivisibile la lettura del quadro disciplinare offerta dalla ricorrente.

4.2.1. In particolare, non può non tenersi conto di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «[…] Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza».

4.2.2. Nel caso di specie, non è in discussione che il progetto della deducente rientri tra quelli considerati dalla cennata previsione normativa, sicché quest’ultima non può essere obliterata nel suo significato e nella sua portata prescrittiva, come vorrebbe la deducente.

Deve infatti tenersi conto della scelta legislativa che muove nel senso di prevedere quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti in questione quello della maggior potenza (in quanto funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale) in luogo di quello cronologico, risultante dalla data di presentazione dell’istanza.

4.2.2.1. Si tratta di scelta legislativa chiara e che non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, che non a caso neppure vengono contemplate in tale norma.

4.2.3. Ritiene il Collegio che il criterio della priorità di scrutinio ai progetti di maggior potenza non possa essere utilmente contemperato con quello della perentorietà dei termini predicato dall’art. 25, comma 7, del medesimo decreto, secondo cui «tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241». Si pensi, a tal riguardo, alla (legislativamente doverosa) postergazione dell’istruttoria di progetti presentati in data largamente anteriore rispetto a quella di impianti di maggiore potenza (ancorché pervenuti in epoca successiva) la cui anteriore disamina è congruente coi cogenti obiettivi di transizione energetica di cui al piano integrato per l’energia e il clima del 2019 (PNIEC), e al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In casi di tal fatta, evidentemente, l’applicazione della prescrizione della perentorietà dei termini di cui all’art. 25, comma 7, risulta recessiva, avendo essa quale conseguenza sostanziale proprio quella di porre in non cale la scelta della valorizzazione degli impianti di maggior potenza patrocinata dal legislatore del 2022.

4.2.3.1. Da altro versante, l’inconciliabilità tra i due capi normativi di cui ora si è dato conto trova conferma in un ulteriore argomento logico. La localizzazione di un progetto implica la destinazione al suo esclusivo servizio di una determinata porzione del territorio;
destinazione a uso esclusivo che preclude (o comunque condiziona) la realizzazione di ulteriori (e temporalmente successivi) progetti di essere realizzati nella stessa area. L’effetto è quello di una progressiva saturazione dei luoghi (di estensione complessiva tutt’altro che infinita) idonei alle cennate istallazioni. Di qui un ulteriore sostrato della ratio della affermazione della priorità di disamina degli impianti di maggior valore di potenza. Di qui, ancora, un’ulteriore conferma che il “consumo” del territorio è stato sottratto al criterio cronologico, ontologicamente connotato in punto di casualità, e al corollario costituito dalla perentorietà dei termini procedimentali. Invero, l’affermazione nel singolo caso dell’infruttuosa decorrenza dei termini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ordine all’Amministrazione di definire comunque l’iter istruttorio del singolo progetto, ancorché di potenza inferiore, importerebbe la riviviscenza del criterio cronologico.

4.3. Nel senso della prevalenza del criterio del maggior valore di potenza milita il tradizionale criterio ermeneutico della specialità, in quanto la previsione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto 152 del 2006, riguardando soltanto talune ben individuate tipologie, si pone in rapporto di specialità rispetto alla generalità dei progetti contemplata dalla disciplina del procedimento di VIA, sicché soltanto in tali casi l’applicazione della norma speciale preclude l’applicazione di quella generale, ovverosia dell’art. 25, comma 7, del ripetuto decreto, che resta comunque valido ed efficace con riguardo a tutte la fattispecie residuali differenti da quelle qui in rilievo.

4.3.1. D’altro canto, l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 si palesa quale espressione della discrezionalità legislativa di cui all’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, secondo cui, in particolare: «la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE ( 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 5 ), dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva ) e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima».

4.3.2. Infine, la soluzione interpretativa qui privilegiata si pone in linea di continuità colle previsioni di cui agli art. 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e di orientamenti giurisprudenziali di segno diverso, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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