TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-12-17, n. 201505686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-12-17, n. 201505686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505686
Data del deposito : 17 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13810/2015 REG.RIC.

N. 05686/2015 REG.PROV.CAU.

N. 13810/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13810 del 2015, proposto dalla Soc. Odm Organization Data Management Sro, rappresentata e difesa dagli avv.ti G S e F B, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, Via di Porta Pinciana, 6;


contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Panificio Su Laore di Mannu Giovanni Giuseppe;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento (delibera 25536) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 1.7.2015 e successivamente notificato, con il quale delibera di ravvisare una pubblicità ingannevole e di irrogare alla società ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la fattispecie dedotta in giudizio sembra palesare la contestata pratica commerciale scorretta e che la conseguente quantificazione della sanzione non appare irragionevole;

Ritenuto pertanto che il ricorso non palesi il necessario fumus boni juris;

Ravvisata altresì l’assenza di un danno grave ed irreparabile, anche in relazione all’importo della sanzione.

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