TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400083
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2024
N. 00083/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2023, proposto dal Fallimento Step One S.r.l., in persona del Curatore fallimentare, autorizzato dal Giudice Delegato con Decreto del 12.7.2023, rappresentato e difeso dall’avv. C B, PEC bencivenga.carmine@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Corso Garibaldi n. 32;
contro
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. E L, PEC emanuela.luglio@pec.provinciapotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza Mario Pagano;
-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Comune di Tito, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Pasquale, PEC pasquale.cinzia@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Viale Marconi n. 8;
-Metaltecno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Pasquale, PEC pasquale.cinzia@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Viale Marconi n. 8;
-Tecnologia Ricerca Energia S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., non costituta in giudizio;
-Fallimento Sistema S.r.l., in persona del Curatore fallimentare, non costituta in giudizio;
-Step One S.r.l., in persona del Curatore Speciale, nominato dal Giudice Delegato con Decreto del 23.11.2022, su istanza del Curatore fallimentare della stessa Step One S.r.l., al fine di restituire lo stabilimento industriale, sito sul terreno all’interno della Zona Industriale del Comune di Tito foglio n. 14, particella n. 72, con il passaggio della sua custodia, sia perché l’amministratore unico e legale rappresentante della Step One S.r.l. era morto ed il socio unico non l’aveva sostituito, sia perché il Giudice Delegato con provvedimento dell’8.3.2022 aveva autorizzato la rinuncia alla liquidazione del predetto stabilimento industriale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 20714 del 12.6.2023, avente ad oggetto “Artt. 244, 245 e 252 D.Lg.vo n. 152/2006, Sito di Interesse Nazionale di “Tito”, Lotto produttivo della Metaltecno S.r.l.”, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza ha diffidato, oltre alla Daramic Holding S.a.s. (con sede in Francia) e la Tecnologia Ricerca Energia S.r.l., in quanto responsabili “in parte” all’epoca degli eventi dell’attività, che aveva causato l’inquinamento del terreno foglio n. 14, particella n. 72, dello stabilimento industriale ex Daramic, sito all’interno della Zona Industriale del Comune di Tito, poi propagatosi ai terreni confinanti, anche la Curatela del Fallimento (dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Potenza con Sentenza n. 1 del 14.1.2016) della Step One S.r.l., nella qualità di detentrice del predetto stabilimento industriale, a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito della Metaltecno S.r.l., in quanto l’inquinamento si era esteso dallo stabilimento ex Daramic all’adiacente stabilimento della Metaltecno S.r.l., specificando che la predetta Metaltecno S.r.l. aveva la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili “diffidati”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comune di Tito e della Metaltecno S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con D.M. n. 468/2001 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale “Tito”, relativo alla zona industriale del Comune di Tito, per l’inquinamento propagatosi dallo stabilimento ex Liquichimica, abbandonato negli anni 70.
Con successivo D.M. dell’8.7.2002 è stato perimetrato il predetto sito di bonifica di interesse nazionale “Tito”.
Con nota del 17.1.2005 la Daramic S.r.l. comunicava al Ministero dell’Ambiente che il terreno e la falda sottostante del proprio stabilimento, sito nel perimetro del predetto sito di bonifica di interesse nazionale, erano