TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-03-20, n. 202304754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-03-20, n. 202304754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304754
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 04754/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09610/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2022, proposto da
Consorzio Servizi Qualificati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A R G, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Determinazione del Segretario Generale Unioncamere n. 175 del 02.08.2022 con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate dalla ricorrente in data 15/07/2013 e 8/9/2017 (ns. prot. 0017099, 0019056, 0019057, 0019059 e s.i.) comunicato a mezzo PEC il 04.08.2022;

della comunicazione di Accredia datata 25.07.2022 recante n. Protocollo DC2022UTA190 nella parte in cui ha disposto di “erogare un provvedimento sanzionatorio maggiore consistente nella sospensione della validità dell'accreditamento di cui al certificato di accreditamento n° 085E emesso nello schema ISP (rif. Punto 1.8.2.1 del RG-01 in quanto di fatto l'Organismo non ha consentito l'accesso alla propria sede, impedendo ad ACCREDIA-DC di effettuare la Verifica Ispettiva di Rinnovo, secondo quanto previsto dal Regolamento), fino al giorno 19/10/2022” ed “erogare un provvedimento sanzionatorio minore consistente nel blocco delle richieste di estensione o delle pratiche di estensione eventualmente già in corso (rif. Punto 1.8.1 del RG- 01) fino al 31/10/2022, qualora l'Accreditamento non verrà revocato prima di tale data”;

nonché degli atti presupposti, tra cui in particolare della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di Accredia adottata nella riunione del 22.07.2022 nella parte in cui ha deliberato di erogare a carico dell'Organismo un provvedimento sanzionatorio maggiore consistente nella sospensione della validità dell'accreditamento di cui al certificato di accreditamento n° 085E emesso nello schema ISP (rif. Punto 1.8.2.1 del RG-01 in quanto di fatto l'Organismo non ha consentito l'accesso alla propria sede, impedendo ad ACCREDIA-DC di effettuare la Verifica Ispettiva di Rinnovo, secondo quanto previsto dal Regolamento), fino al giorno 19/10/2022” ed “erogare un provvedimento sanzionatorio minore consistente nel blocco delle richieste di estensione o delle pratiche di estensione eventualmente già in corso (rif. Punto 1.8.1 del RG- 01), fino al 31/10/2022, qualora l'Accreditamento non verrà revocato prima di tale data”;

nonché ove occorra

del diniego di autotutela di Unioncamere, datato 05.08.2022, recante n. protocollo 0017150/U, trasmesso a mezzo PEC in data 05.08.2022;

del Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Ispezione - Parte Generale RG-01 in relazione all'art.

1.8.2 rubricato “Provvedimenti sanzionatori maggiori” nella parte in cui non prevede la partecipazione e/o l'audizione dell'incolpato nel corso del procedimento sanzionatorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Servizi qualificati (CIQ) - quale Organismo di Ispezione (ODI) - opera sul territorio nazionale nel settore delle verifiche periodiche dei convertitori di volume associati ai contatori del gas e di elettricità, calore e acqua;
per la detta attività il Consorzio ha ottenuto i necessari accreditamenti dagli organismi competenti.

Il 15 giugno 2022 Accredia, quale organismo certificato, inviava all’ODI l’elenco dei documenti necessari per procedere al rinnovo dell’accreditamento secondo la procedura indicata al punto 1.5.2. del Regolamento.

In data 26 giugno l’Ente indicava, come date utili per programmare la verifica di rinnovo dell’accreditamento il 13 e 14 luglio;
il Consorzio rilevava al riguardo che non vi erano i tempi tecnici per poter procedere alla verifica per il rinnovo, contestando che “per l’effettuazione del riesame documentale, il CAB deve provvedere almeno 2 mesi prima della verifica di rinnovo ad aggiornare nell’area riservata del sito web di ACCREDIA, sezione “Struttura del CAB” la documentazione relativa al sistema di gestione, così da permettere ad ACCREDIA-DC di inviare conferma degli esiti almeno 2 settimane prima dell’effettuazione della verifica di rinnovo.”. Veniva poi evidenziato che dovevano ancora essere risolte le questioni conseguenti alle “osservazioni” di cui alla comunicazione di Accredia del 3 – 13 giugno 2022. 14. Infine, si precisava, in base alle previsioni regolamentari vigenti che “nel caso in cui la verifica di rinnovo venga eccezionalmente effettuata in una data troppo ravvicinata alla riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento di pertinenza o nel caso in cui sia ancora in corso la valutazione da parte di ACCREDIA-DC delle azioni correttive formulate dal CAB o nel caso sia necessario a seguito degli esiti della verifica di rinnovo effettuare una verifica supplementare in sede o in accompagnamento o una verifica di sorveglianza non programmata (es. market surveillance visit), la validità dell’accreditamento può essere prorogata da DDC o dal CSA oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del CSA successiva alla scadenza stessa”.

In data 26.07.2022, Accredia, ritenuta l’impossibilità di definire il procedimento di rinnovo, erogava “a carico dell’Organismo

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