TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301588
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 01588/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01955/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri legali rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del parere n.-OMISSIS- " -OMISSIS- ”;
- del Decreto-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS-di 1^ Classe Scelto in congedo -OMISSIS-con ricorso notificato il 22/12/2022, impugnava il parere n.-OMISSIS- " -OMISSIS- ”, ed il pedissequo Decreto-OMISSIS- -OMISSIS-
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, affidando ad atti successivamente depositati lo svolgimento di argomentazioni a supporto della legittimità del provvedimento impugnato.
Senza innovare rispetto al contenuto delle proprie doglianze in gravame, il ricorrente le reiterava da ultimo in memoria depositata in segreteria il 06/04/2023.
In data 10 maggio 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente è opportuno esporre il contenuto del parere impugnato nella sua parte più rilevante, perché è ad essa che variamente si correlano tutte le censure:
“ … il dipendente (in servizio dal -OMISSIS-) risulta aver svolto servizio d'istituto caratterizzato dall'assenza di esposizione continuativa e prolungata ad eventuali efficaci fattori predisponenti ne causali diretti ne concausali efficienti e determinanti responsabili dell'insorgenza della lamentata -OMISSIS-;
- … l'infermità -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da atti di servizio, trattandosi di-OMISSIS-. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt'al più li ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante ”.
I – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato vizi di violazione degli art. 3 e 6, comma primo, lettere a) e b) della L. n. 241/1990, in quanto, a suo dire, “ dal testo del parere, risulta impossibile capire l’iter logico seguito dal Comitato di verifica per escludere la causalità e/o concausalità della -OMISSIS- contratta con l’attività di servizio dettagliatamente indicata nella domanda amministrativa e nel presente ricorso. Risulta, pertanto, evidente, che l’Amministrazione non ha adottato nell’impugnato provvedimento, ragioni scientifiche e fattuali sufficienti per escludere che la -OMISSIS- contratta dal ricorrente abbia cause e/o concause dipendenti dal servizio prestato (missioni estere, nazionali e servizio su navi MM), non avendo comunque contestato nel dettaglio i fattori di rischio invocati dal-OMISSIS-nella domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità contratta ”. Con più specifico riguardo al dedotto vizio di difetto d’istruttoria, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione al procedimento dei Documenti di Valutazione del Rischio relativi alle navi ove egli ha svolto il proprio servizio.
Osserva in contrario il Collegio come il Comitato di Verifica abbia ben motivato in punto di fatto rappresentando “l'assenza di esposizione continuativa e prolungata ad eventuali efficaci fattori predisponenti ne causali diretti ne concausali efficienti e determinanti responsabili dell'insorgenza della lamentata -OMISSIS- ”, in modo perfettamente conforme a quanto risulta il rapporto