TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-06-23, n. 201100500
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Testo completo
N. 00500/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2009, proposto da:
M P B, M G, M P, A N, A S, M L M, E C, P M, rappresentati e difesi dagli avv. C B, A C, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandra Moneta, in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Tardella, in Ancona, corso Mazzini, 156;
Regione Marche, non costituita;
nei confronti di
Maredil S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso l’Avv. G A, in Ancona, via L. Bernabei, 13;
R R, Adina D, Augusta D, Maria D, Paolo D, Gina Compagnucci, Anna D, Giovanna D, Sante D, Lucia D, Luca D, non costituiti;
per l'annullamento, previa sospensione,
del permesso a costruire di cui alla determina 22.9.2006 del dirigente urbanistica del Comune;
della delibera della Giunta Municipale n. 820 del 18.9.1997, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Macerata e di Maredil S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso la sig.ra Broglia e gli altri consorti di lite impugnano i provvedimenti con i quali il Comune di Macerata ha autorizzato la controinteressata Maredil ad eseguire un intervento edilizio consistente nella realizzazione di edifici residenziali su un lotto di terreno situato nelle immediate vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti, previa demolizione di un preesistente fabbricato a suo tempo realizzato da ENEL (si tratta del permesso di costruire 22/9/2006 e della D.I.A. 26/9/2008, in seguito variata con D.I.A. 6/3/2009). L’iniziativa giudiziaria degli odierni ricorrenti si appunta in via principale sugli atti presupposti al permesso di costruire ed in particolare sulle ragioni giuridiche che hanno portato il Comune a ritenere ancora efficace, per la parte non attuata, una convenzione di lottizzazione risalente addirittura al 1975 (denominata “Due Fonti”). Maredil è avente causa di alcuni degli originari lottizzanti, l’E.N.E.L. – che per la sua parte aveva attuato la lottizzazione e che ha poi ceduto la proprietà del compendio immobiliare ad altra società - e i signori D, i quali avevano ottenuto il rilascio di una concessione edilizia, dichiarata decaduta nel 1986 per mancato avvio dei lavori, e della quale avevano poi chiesto la “riattivazione” nel 1993.
A tale richiesta è seguito un lungo iter amministrativo, caratterizzato da alcuni atti fondamentali:
- la nota prot. n. 38001 del 14/11/1996, con la quale il dirigente pro tempore del Settore Urbanistica del Comune di Macerata, all’esito di un’accurata disamina sullo stato di attuazione della lottizzazione, aveva ritenuto possibile completare l’edificazione sui lotti residui (identificati con le sigle E2, D1, D2 e D3. Il lotto E2 è quello a cui si riferisce il titolo edilizio impugnato in questa sede, mentre per gli altri lotti Maredil, alla data di notifica del ricorso, aveva posto in essere solo alcuni atti propedeutici alla richiesta di rilascio dei titoli edilizi), non essendo necessaria la redazione di un nuovo piano attuativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 820 del 18/9/1997, con cui si è ritenuta condivisibile la proposta del dirigente del Settore Urbanistica, anche per la parte relativa alla “monetizzazione” di una parte degli standard carenti;
- nota prot. n. 31733/98 del 18/2/1999, con la quale il dirigente pro tempore del Settore Urbanistica comunicava alle ditte interessate gli adempimenti da porre in essere al fine di ottenere gli atti di assenso edilizio.
Infine, nel 2006 è stato rilasciato alla società controinteressata il permesso di costruire che è impugnato nel presente giudizio.
Le due dichiarazioni di inizio attività impugnate si riferiscono ad un intervento edilizio minore (interramento di una cabina elettrica preesistente) e sono censurate solo nel quadro della contestazione della legittimità complessiva dell’operazione.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione artt. 17 e 28 L. n. 1150/1942 (il piano di lottizzazione denominato “pl3” era già scaduto nel 1985 per decorso del decennio e, comunque, anche laddove si volesse ritenere che esso sia stato reiterato dal p.r.g. approvato nel 1995, esso è nuovamente scaduto nel 2005. Inoltre, la normativa dianzi richiamata subordina il rilascio dei titoli edilizi alla previa realizzazione delle opere urbanizzazione, il che non è accaduto nel caso di specie);
- illegittima variazione del piano di lottizzazione e incompetenza della Giunta Comunale (nella parte in cui è stata prevista la “monetizzazione” degli standard carenti e per di più da parte di un organo incompetente);
- non sono state indicate le aree che verranno acquisite dal Comune con i proventi della monetizzazione per reperire gli standard carenti;
- violazione dell’art. 55 delle N.T.A. del p.r.g. 1995 (nella parte in cui la norma, pur facendo salvi gli effetti dei piani attuativi già autorizzati, stabilisce che, decorso il termine di efficacia, i lotti inedificati restano destinati a verde privato, fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo);
- illegittimità del p.r.g. 1995, nella parte in cui ha fatto rivivere il “pl3” già scaduto;
- in ogni caso, pur ammettendosi che il “pl3” possa avere ancora efficacia, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se erano ancora applicabili gli indici edilizi previsti nel 1975 o se invece, stante il maggiore fabbisogno di standard risultante dalle norme attuali, non fosse il caso di ridurre la cubatura insediabile, a vantaggio degli spazi a verde e a parcheggio. In sostanza, il Comune non ha adeguatamente valutato l’enorme carico urbanistico che verrà a gravare su un quartiere che già soffre per la mancanza di una sufficiente viabilità, di un congruo numero di parcheggi pubblici e di zone a verde pubblico;
- illegittimità del permesso di costruire, in quanto l’istanza di Maredil era carente di alcuni degli elementi indicati nell’art. 25 del R.E.C. di Macerata;
- illegittimità derivata della D.I.A. 26/9/2008, variata con D.I.A. 6/3/2009.
3. Si sono costituiti il Comune di Macerata e Maredil, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire e insistendo in ogni caso per il rigetto nel merito del gravame.
4. Con ordinanza n. 85/2010 il Tribunale ha disposto una verificazione (finalizzata ad accertare la situazione complessiva del comparto – per il dettaglio si rimanda alla parte motiva dell’ordinanza medesima), affidandone l’espletamento al dirigente pro tempore del Settore Urbanistica dello stesso Comune di Macerata, come era consentito dalla legislazione processuale vigente prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
In data 29/11/2010 i ricorrenti hanno proposto istanza di sostituzione del verificatore, ritenendo che l’art. 19 cod. proc. amm. osta a che le verificazioni siano commesse all’amministrazione che è parte in causa nel giudizio.
Con ordinanza n. 8/2011 il Tribunale ha respinto l’istanza predetta.
5. In data 31/1/2011 il funzionario incaricato ha depositato la relazione conclusiva, sui cui contenuti le parti hanno ulteriormente controdedotto. In data 7/4/2011 (quindi oltre il termine all’uopo concesso dal Tribunale) i ricorrenti hanno depositato una relazione tecnica di confutazione degli esiti della verificazione.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. In considerazione delle numerose questioni procedurali e pregiudiziali insorte nel corso del processo, è opportuno precisare che:
- sussistono indubbiamente la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere, essendo stato provato che i ricorrenti risiedono nelle immediate vicinanze del lotto in questione e quindi risentono in maniera diretta delle conseguenze dell’edificazione, se non altro in termini di aumento del carico urbanistico (tutt’altra questione è ovviamente quella della fondatezza delle censure dedotte a carico del permesso di costruire n. 179/2006 e degli atti presupposti, ma, come è noto, la sussistenza delle condizioni dell’azione va verificata ex ante e in astratto, anche se nel compiere tale verifica il giudice deve spesso esaminare anche il merito delle doglianze formulate in ricorso);
- l’odierno Collegio non può che condividere e fare proprie le considerazioni espresse dal Tribunale nell’ordinanza n. 8/2011, con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione del verificatore;
- sempre a proposito della verificazione, il Collegio non tiene ovviamente conto, ai fini della decisione, delle affermazioni del verificatore che integrano giudizi personali e ciò proprio in ragione del fatto che non si tratta di consulenza tecnica d’ufficio. Peraltro, le affermazioni contestate dai ricorrenti, come si vedrà, non sono comunque tali da influenzare la decisione del Tribunale. In effetti, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, al verificatore è stato chiesto solo di dare conto del complessivo contesto urbanistico del