TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2017-06-01, n. 201702757
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Pubblicato il 01/06/2017
N. 02757/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04890/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4890 del 2017, proposto da:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., e A R, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e R V, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., e M V, rappresentati e difesi dagli Avvocati A B, R V, F T, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
contro
Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Gruppo Equitalia S.p.A. (Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), Avv. Ernesto Maria Ruffini, Amm.Re Delegato P.T. di Equitalia S.p.A.- Comm. Straord. ex Art. 1 D.P.C.M. 16.2.2017, Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’Avviso di costituzione di un Elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle Società del Gruppo Equitalia, del Regolamento e dei relativi allegati, pubblicati in data 28.4.2017, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non sono ravvisabili i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica i quali, si rammenta, devono rivestire, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., carattere di “estrema gravità ed urgenza”;
Ciò in quanto la scadenza, in data 27 giugno 2017, del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non riveste alcuna valenza preclusiva alla partecipazione per i ricorrenti e per gli appartenenti agli Ordini ricorrenti, la cui adesione all’avviso è rimessa ad una libera determinazione da effettuarsi sulla base del contenuto dell’avviso stesso anche ai fini della valutazione della congruità del compenso e del decoro professionale, mentre non è stata prospettata alcuna posizione individuale incisa nella possibilità di partecipazione in virtù della previsione di requisiti sproporzionati o escludenti, mentre, con riferimento a diversi profili lesivi in ipotesi discendenti dall’avviso impugnato, gli stessi risultano pienamente tutelabili in sede cautelare collegiale.