TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-01-08, n. 202400158
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00158/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03494/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della MP
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa,32;
contro
il Comune di Palma MP, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Iervolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 25 giugno 2020 emessa dal Comune di Palma MP, recante anche ordine di sgombero;
b) della relazione di sopralluogo prot. n. 14153 del 24 giugno 2020, richiamata nella suddetta ordinanza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma MP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 25 giugno 2020, emessa dal IV Settore Pianificazione e Controllo del Territorio, del Comune di Palma MP.
Tale atto era stato adottato in ragione di violazioni urbanistiche e per la mancanza dei requisiti di idoneità alloggiativa.
Sotto il primo profilo, l’ordinanza dà atto che presso l’immobile del ricorrente erano state eseguite le opere in difformità del titolo edilizio rilasciato P.d.C. n. 14 rilasciato in data 02/12/2010, in particolare, al piano terra erano state costruite tramezzature interne comportanti la realizzazione di due vani letto rispetto al singolo vano letto assentito; era stata realizzata una diversa divisione del vano adibito a deposito e wc, assentito, con la realizzazione di due ambienti adibiti a cucina e deposito, ottenuti con una parete interna divisoria, comportante un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante; era stata eliminata una rampa scale e realizzata una lavanderia e un bagno, quest'ultimo al posto del deposito assentito.
L’immobile ricade nel PRG in zona A, in cui sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, riparazione, rinnovamento e sostituzione delie finiture degli edifici con divieto di realizzare ampliamenti o variazioni di destinazione d’uso degli edifici esistenti.
Relativamente ai requisiti igienici, erano state rinvenute rilevanti deficienze a carattere igienico - sanitario e di vivibilità rispetto alle direttive sancite dal D.M. 05.07."1975; l'impianto elettrico era da adeguare, essendo stati riscontrati cavetti conduttori esterni, con legature realizzate alla buona che non rispettavano le regole di sicurezza stabilite dalla legge.
2. Rappresenta il ricorrente che in data 22/07/1998, aveva notificato al Comune di Palma MP una D.I.A. avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso residenziale – L. n. 662 del 23/12/1996 e s.m.i.”, con successiva integrazione prot. n. 10913 del 25/08/1998.
Successivamente, aveva presentato una richiesta di Permesso di Costruire per cambio di destinazione d’uso, con domanda del 25/11/2009, prot. 21709 e con successiva integrazione 01/03/2010, prot. N. 4199.
A seguito di tale richiesta il Comune di Palma MP aveva rilasciato il Permesso di Costruire n. 14/2010, avente ad oggetto un cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione.
Per ultimo, in data 24/05/2011, il Comune di Palma MP aveva rilasciato il certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii.
3. Deduce quindi la illegittimità della ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione art. 3 e 21 nonies l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione