TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-08-05, n. 201501893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-08-05, n. 201501893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501893
Data del deposito : 5 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01477/2014 REG.RIC.

N. 01893/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01477/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2014, proposto da:
Comune di Lentate Sul Seveso, rappresentato e difeso dagli avv. A R e R C, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, piazza Grandi, 4;

contro

Chateau D'Ax s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. R T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R in Milano, Via Nino Bixio, 14;

per chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione

della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1760 del 2011 quanto alle modalità di adempimento delle obbligazioni inerenti la cessione di aree in P.L.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Chateau D'Ax s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli articoli 112, comma 5, e 114, comma 7 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato il 30 aprile 2014 e depositato il 12 maggio 2014, il Comune di Lentate sul Seveso agisce innanzi a questo Tribunale amministrativo, ai sensi degli articoli 112, comma 5, e 114, comma 7 cod. proc. amm., al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione della sentenza della Sezione n. 1760 del 5 luglio 2011.



2. La vicenda portata alla cognizione del giudice nel contenzioso conclusosi con la sentenza in esame trae origine dalla convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Lentate sul Seveso e la società Chateau D’Ax s.p.a. (di seguito anche Chateau D’Ax o la Società) il 14 dicembre 1989, per l’attuazione del Piano di Lottizzazione di un’area sita in zona di espansione industriale “D3”, definitivamente approvato con delibera G.M. n. 546 del 19 settembre 1989.

Tale convenzione aveva previsto, tra l’altro, la cessione al Comune, da parte della lottizzante, di aree specificamente individuate nello stesso accordo, destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Senonché, dopo la stipulazione della convenzione di lottizzazione, si è verificato che:

- una parte delle aree sono state cedute alla società Serravalle s.p.a. nell’ambito della procedura espropriativa attivata in relazione ai lavori di prolungamento della strada provinciale n. 44 Milano-Meda;

- è sopravvenuta la variante generale al Piano Regolatore, approvata dalla Regione Lombardia con delibera di G.R. n. 8171 del 10 marzo 2002, che ha determinato la modifica della destinazione urbanistica delle aree di cui era originariamente prevista la cessione per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Nel maggio del 2008 il Comune ha richiesto alla Società l’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione urbanistica ed è poi pervenuto, a seguito di ulteriori interlocuzioni con Chateau D’Ax, a indirizzare a quest’ultima l’atto di diffida del 21 maggio 2010, con il quale ha chiesto alla Società, in estrema sintesi: la cessione di aree da destinare a urbanizzazione primaria e secondaria individuate dallo stesso Comune;
la corresponsione di un importo determinato dal Comune con riferimento alle aree cedute da Chateau D’Ax nell’ambito della procedura di esproprio;
il pagamento di una somma a titolo di ristoro alla collettività per la ritardata cessione delle aree.



3. Chateau D’Ax ha quindi proposto ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo.

Come risulta dalla sentenza n. 1760 del 2011, il ricorso chiedeva:

- in via principale, di accertare l’avvenuta estinzione delle obbligazioni dedotte nella convenzione;

- in subordine, di accertare l’inesistenza di obbligazioni a carico dell’esponente diverse da quelle poste dalla convenzione e, quindi, l’annullamento degli atti impugnati, in quanto assunti sul presupposto di una inammissibile modificazione unilaterale della convenzione.

Il Comune di Lentate sul Seveso, costituitosi in giudizio, aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale, volta a ottenere, ai sensi dell’art. 2932 cod.civ., una pronuncia costitutiva per l’adempimento degli obblighi convenzionali, oltre all’indennizzo per le minori aree cedute, nonché, con l’ulteriore domanda, proposta in via subordinata, di disporre apposita istruttoria per accertare l’“ allocazione di sedime delle aree in cessione, la relativa superficie e i relativi mappali di riferimento ”.

Chateau D’Ax aveva successivamente proposto motivi aggiunti, con riferimento ad altre determinazioni comunali, in questa sede non rilevanti.



4. Definendo il giudizio, con la richiamata sentenza n. 1760 del 2011, la Sezione ha così statuito:

- ha respinto la domanda di accertamento proposta in via principale (tesa – come detto – a ottenere una pronuncia di avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione urbanistica a carico di Chateau D’Ax);

- ha accolto la domanda subordinata di accertamento negativo della insussistenza di obbligazioni a carico della Società diverse da quelle assunte con la convenzione del 1989, salva la surrogazione reale del Comune nel diritto di Chateau D’Ax in relazione alle somme percepite a titolo di indennità di espropriazione;

- ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune;

- ha accolto i motivi aggiunti, peraltro non rilevanti in questa sede.



5. Più in dettaglio, la sentenza ha statuito che:

a) con riferimento alle aree oggetto di espropriazione, deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 1259 c.c. che, per le prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata divenuta impossibile, prevede il sub-ingresso del creditore nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità (cd. surrogazione reale);
ne consegue che, la pretesa del Comune di rideterminare liberamente e unilateralmente l’importo dell’indennizzo sostitutivo per la mancata cessione delle aree espropriate è infondata, mentre deve essere accolta la domanda proposta in via gradata dalla ricorrente, di accertamento dell’obbligo nei limiti di quanto percepito per le ridette aree a titolo di indennità di espropriazione ”;

b) le rimanenti obbligazioni convenzionali non possono ritenersi estinte per impossibilità sopravvenuta, né per decorso del termine decennale dalla stipulazione della convenzione, e tali obbligazioni, inoltre, non sono prescritte;
in particolare, l’estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta è esclusa dalla “ stessa possibilità, ventilata da parte resistente, di una diversa localizzazione delle aree da cedere per le urbanizzazioni de quibus ”;
possibilità di per sé “ idonea ad escludere quel carattere di assolutezza e oggettività che l’art. 1256 c.c. richiede, affinché l’impossibilità conduca all’estinzione dell’obbligazione ”;

c) è tuttavia da escludersi che il Comune possa “ addivenire ad una ri-localizzazione delle aree da cedere, mediante una modifica unilaterale degli obblighi assunti dalla lottizzante. In senso inverso, ritiene il Collegio che, laddove il diritto del Comune di pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte dal lottizzante non si sia prescritto e, tuttavia, la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione non possa più essere adempiuta nei modi convenuti, a causa della sopravvenuta modifica, mediante variante urbanistica, del territorio interessato dalla lottizzazione, la possibilità di sostituire l’obbligazione originaria con una nuova obbligazione non può essere attuata senza il consenso della parte obbligata (cfr., per la valorizzazione della natura contrattuale del rapporto nascente dalla convenzione di lottizzazione: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718). Deve, pertanto, reputarsi illegittima la pretesa del Comune di attuare unilateralmente la sostituzione dell’oggetto dell’obbligazione originariamente assunta dalla parte lottizzante, mediante ri-localizzazione delle aree da cedere per urbanizzazioni, trattandosi di novazione oggettiva dell’obbligazione originaria che richiede, ai sensi degli artt. 1230 e ss. c.c., l’accordo delle parti ”;

d) non sussiste il diritto del Comune di pretendere il pagamento di un indennizzo per ritardata cessione delle aree;

e) la domanda riconvenzionale del Comune, volta a ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’articolo 2932 cc, di trasferimento delle aree è ammissibile, in quanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma va respinta nel merito, poiché “ è incontestata tra le parti la circostanza della sopravvenuta modifica dell’oggetto dell’obbligazione di cessione delle aree, così come determinato nella convenzione del 1989, a causa della diversa pianificazione urbanistica imposta dai lavori di prolungamento della strada provinciale n. 44 Milano - Meda e, quindi, dalla variante generale al P.R.G. approvata dalla Regione Lombardia con d.G. del 10 marzo 2002 ”;
difetta, conseguentemente, il necessario presupposto di tale pronuncia, ossia che “ gli effetti riconducibili alla pronuncia giudiziale assumano contenuto speculare a quelli che si sarebbero prodotti se la parte obbligata avesse correttamente adempiuto la propria obbligazione ”.

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