TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-16, n. 202400123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-16, n. 202400123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400123
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 00123/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00676/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2023, proposto da
Impresa individuale -OMISSIS- e La Conchiglia s.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato R D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

La Conchiglia s.n.c., rappresentata e difesa dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’esposto presentato dalle ricorrenti in data 26.5.2023 e della fondatezza della pretesa, nonché per la condanna del Comune a provvedere;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lerici e di La Conchiglia s.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 24 ottobre 2023 e depositato il 6 novembre 2023, l’impresa individuale -OMISSIS- e La Conchiglia s.r.l. hanno agito avverso il silenzio in tesi serbato dal Comune di Lerici sul loro esposto del 26 maggio 2023, avente ad oggetto la denuncia di violazioni asseritamente commesse da La Conchiglia s.n.c. nell’occupazione dello spazio pubblico esterno al suo omonimo ristorante. Le ricorrenti hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’ente e la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ordinando conseguentemente all’Amministrazione civica di provvedere e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

Hanno dedotto il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 28 del regolamento comunale in materia di autorizzazione all’uso di spazi esterni per le attività commerciali e artigiane di somministrazione di alimenti e bevande. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta . L’ente locale sarebbe rimasto inerte a fronte della segnalazione delle seguenti infrazioni:

- l’occupazione di suolo pubblico concessa a La Conchiglia s.n.c. per mq. 69, anziché per mq. 50, violerebbe l’art. 3 del regolamento comunale, secondo cui lo spazio autorizzato non può superare la metratura totale della superficie calpestabile interna dell’esercizio;

- la controinteressata avrebbe installato una pedana di legno in assenza di oggettivi problemi di irregolarità della pavimentazione, disattendendo l’art. 28 del regolamento;

- le parti laterali del manufatto verrebbero utilizzate per collocare tavoli e sedie, in luogo di sedute e rastrelliere per biciclette, non rispettando le prescrizioni del titolo abilitativo;

- gli ombrelloni raggiungerebbero un’altezza al colmo maggiore di quella di mt. 3,30 prescritta dall’art. 27, comma 1, lett. A) del regolamento, occludendo parzialmente la vista mare dalle finestre del locale dell’esponente La Conchiglia s.r.l.;

- non risulterebbero autorizzati né i tubi metallici della struttura, né la scala di accesso in

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