TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-27, n. 201800318
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Pubblicato il 27/04/2018
N. 00318/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2000 REG.RIC.
N. 01237/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2000, proposto da
S S, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio avv. F Z in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di Saltara, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Saltara;
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2000, proposto da
S S, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio avv. F Z in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di Saltara, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Responsabile Settore Tecnico Comune di Saltara;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 877 del 2000:
del provvedimento 8/6/2000 prot. 4292/5779 recante diniego di concessione edilizia;
quanto al ricorso n. 1237 del 2000:
del provvedimento 29/9/2000 prot. 9237 recante diniego di concessione edilizia.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saltara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna vicenda ha per oggetto la porzione, di circa mq. 1.800 ubicata nel Comune di Saltara, di un edificio industriale dismesso che l’odierna ricorrente intendeva recuperare e convertire ad attività commerciale.
Il PRG approvato nell’anno 1994 consentiva il cambio di destinazione d’uso, per lo svolgimento di attività commerciali, nei limiti di mq. 500, con onere di prevedere mq. 40 di parcheggio ogni mq. 100 di superficie (art. 12 NTA). Disponeva, inoltre, che gli interventi edilizi potessero essere realizzati previa adozione di un planivolumetrico (art. 15 NTA).
Tali disposizioni vennero annullate, da questo Tribunale, con sentenza n. 72/1998 appellata dal Comune.
Nelle more dell’appello (non assistito da istanza cautelare) la ricorrente presentava, in data 21/4/2000 e sulla scorta del PRG risultante dopo la citata sentenza n. 72/1998, istanza di concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso, prevedendo mq. 1.466,12 di superficie di vendita.
L’istanza veniva tuttavia respinta con provvedimento dell’8/6/2000 prot. 4292/5779 per le seguenti ragioni:
- permangono i contrasti con l’art. 12 delle NTA in attesa della decisione del Consiglio di Stato;
- carenza di standard per parcheggi e spazi pubblici (escluse le sedi viarie) di cui al DM n. 1444/1968 essendo stato previsto in misura inferiore ai mq. 376,32 necessari;
- mq. 146,81 di spazi pubblici ulteriori, previsti in progetto, sono stati collocati in area demaniale per cui non possono essere considerati;
- contrasto con gli artt. 6 e 26 del D.Lgs. n. 114/1998 e con l’art. 7 della L.r. 26/1999 che prevedono una superficie minima di percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici e i servizi, non inferiore a quella della superficie di vendita (mq. 1.480). Se il nuovo esercizio commerciale ricadesse in tipologia M2/A (media superficie di vendita) detta superficie andrebbe elevata a mq. 1,5 ogni metro quadro di superficie (tot. mq. 2.220);
- inammissibile previsione di parcheggio, per mq. 1.853,76, in area di proprietà di terzi classificata agricola:
- inammissibile previsione dell’ingresso ai parcheggi su strada di grande comunicazione (SS n. 2 Flaminia) senza l’osservanza delle cautele obbligatorie ex art. 7, comma 8, della L.r. 26/1999.
Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso n. 877/2000 non contenente istanza cautelare.
1.1 In data 31/7/2000 la ricorrente presentava ulteriore istanza di concessione edilizia prevedendo una superficie di vendita di mq. 474,52 al fine di rispettare il limite massimo di mq. 500 stabilito dal PRG annullato in primo grado.
Il progetto contemplava le seguenti ulteriori superfici utili: mq. 938,81 di magazzini;mq. 90,36 tra ripostigli, servizi e bagni;mq. 9,57 per cabina Enel;mq. 175,04 per disimpegni.
Il progetto prevedeva una superficie per parcheggi di mq. 727,66, quindi leggermente inferiore a quella necessaria applicando lo standard di PRG antecedente all’annullamento in primo grado (mq. 752,64), ma comunque superiore allo standard previsto dopo l’annullamento (mq. 376,32).
Su questo progetto il Comune opponeva nuovo diniego con provvedimento in data 29/9/2000 prot. 9237 sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- permangono i contrasti con l’art. 12 NTA in attesa della decisione del Consiglio di Stato;
- oltre alla superficie di vendita di mq. 474,52 sono previste ampie superfici destinate a magazzini, disimpegni, servizi igienici ed altre pertinenze con solo due ingressi e uscite di sicurezza sul parcheggio;
- non sono raggiunti gli standard di mq. 379,54 di parcheggi, al netto degli spazi di viabilità, previsti dall’art. 7 della L.r. 26/1999 e relativa tabella D;
- la dotazione di parcheggi appare artificiosa in relazione a tutte le funzioni previste nella struttura;
- dalla superficie dei parcheggi prevista in progetto (mq. 727,66) vanno detratti i tre ingressi sul fronte del fabbricato e l’area coperta sul lato Fossombrone;
- mancano spazi di manovra sufficienti per l’accesso e l’uscita delle autovetture dal parcheggio;
- togliendo anche le aree destinate alla viabilità interna residuano solo 13-15 posti auto utili;
- inidoneità dei sensi unici interni che coinvolgono anche la viabilità di altro comune.
Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso n. 1237/2000 non contenente istanza cautelare. A pagina 4 dell’atto introduttivo del giudizio si legge che quest’ultimo progetto era stato presentato “nell’attesa sia della pronuncia del TAR sul primo provvedimento al fine di poter poi attuare l’originario progetto, sia della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso in appello, al fine di avviare un giudizio risarcitorio per i danni conseguenti alla illegittima previsione del piano”.