TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-15, n. 202308282
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 08282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05595/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5595 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 17 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno, notificato in data 25 febbraio 2019, di rigetto della domanda di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 avanzata dalla ricorrente - cod. pratica -OMISSIS-, nonché di ogni atto connesso, conseguente e/o di presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto n. -OMISSIS-del 17 dicembre 2018, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente in data 29 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando dal rapporto della Questura di Varese del 3 marzo 2017 un deferimento dell’istante per i reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p. (lesioni e percosse).
Sostiene in sintesi la ricorrente che il provvedimento di rigetto dell’istanza di cittadinanza sarebbe affetto da manifesta carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e travisamento, determinati da un’assenza di istruttoria o comunque da un’istruttoria superficiale svolta sulla base di presupposti falsi, erronei, nonché inesistenti.
L’Amministrazione si sarebbe infatti limitata ad affermare un’incertezza in ordine alla tempistica dell’archiviazione senza valutare, né verificare, che già in data anteriore al preavviso di rigetto l’Autorità giudiziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione penale, come poi confermato con il decreto di archiviazione dell’11 maggio 2011, con conseguente venir meno dell’unico presupposto menzionato a fondamento del diniego.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza formatasi in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni