TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-06-10, n. 202106984
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 06984/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04560/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4560 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'interno di rifiuto della domanda ex art. L. 91/92 di concessione della cittadinanza italiana, del 9/01/2020, notificato il 3/03/2020, -OMISSIS-.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 il dott. Raffaello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
rilevato che il provvedimento si fonda sull’emersione di una denuncia per il reato p.e p. dall'art. 413 del c.p. a carico della ricorrente e di una notizia di reato risalente al 2004 per violenza privala e violazione di domicilio a carico del di lei coniuge;
rilevato che la ricorrente ha dedotto che le summenzionate vicende, risalenti nel tempo, non hanno avuto conseguenze penali;
rilevato che, limitatamente a tale ultimo aspetto, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di fornire chiarimenti istruttori sull’esito delle vicende ritenute ostative alla concessione della cittadinanza;
rilevato che il Ministero ha rappresentato di aver proceduto a riesaminare l’istanza all’esito di ulteriori verifiche disposte in relazione all’odierno ricorso ed ha rappresentato che in data 31.03.2021 è stato emanato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente;
ritenuta, pertanto, cessata la materia del contendere;
ritenuto di dover condannare l’amministrazione resistente, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo;