TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-06-29, n. 202400214
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Testo completo
Pubblicato il 29/06/2024
N. 00214/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società cooperativa sociale il Grifone e dalla Sirco s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A L e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-il Comune di Sepino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
-la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Roma, 47;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento della Provincia di Campobasso – Sportello Unico Attività Produttive Associato (S.U.A.P.A.) di cui alla nota prot. 11873/2923 del 16.5.2023, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento introdotto con la S.C.I.A. n. 276/2023 del 27.4.2023 e avente ad oggetto l'apertura di una struttura socio-assistenziale per anziani appartenente alla tipologia “casa di riposo per anziani”, denominata Park Hotel Tre Fontane, in Sepino - Contrada Pilone, SCIA presentata in attesa del consolidamento degli effetti della parallela SCIA edilizia;
b) del provvedimento di cui alla nota del S.U.A.P.A. di Campobasso prot. 11869 del 16.5.2023, con cui, in relazione alla diversa S.C.I.A. edilizia del 7.4.2023 (avente ad oggetto la modifica di destinazione d'uso, da attività turistico-ricettiva alberghiera a casa di riposo per anziani, con annesse opere di manutenzione straordinaria, dell’immobile interessato), è stata disposta l'acquisizione di un parere di conformità urbanistica dell'intervento;
c) del parere negativo di conformità di cui alla nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sepino del 12.6.2023, espresso nell'ambito del procedimento instauratosi a seguito della S.C.I.A. edilizia del 7.4.2023;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
a) del provvedimento di cui alla nota del S.U.A.P.A. di Campobasso prot. 15986/2023 dell’ 8.7.2023, con il quale è stato denegato “ l'assenso all'intervento edilizio di cui alla scia” edilizia del 7.4.2023;
b) del parere negativo di conformità di cui alla nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sepino del 12.6.2023;
c) della nota di conferma del parere negativo dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sepino adottata a seguito della richiesta di nuovo esame da parte del S.U.A.P.A. di Campobasso;
d) della nota del 15.5.2023 con la quale il S.U.A.P.A. di Campobasso ha invitato l'Ufficio Tecnico del Comune alla revisione o alla conferma del parere negativo precedentemente reso, con trasmissione contestuale delle osservazioni della ricorrente;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa sociale il Grifone , iscritta al registro delle cooperative sociali e degli enti del terzo settore di cui agli artt. 4 ed 11 del D.Lgs. n. 117/2017, svolge senza scopo di lucro, tra le altre, l’attività di “ gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza ”, e questo anche mediante “ strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non ” (cfr. pag. 3 del relativo atto costitutivo).
2. Nella prospettiva dell’esercizio di tale attività l’interessata ha sottoscritto con la Sirco s.r.l. il contratto di affitto di ramo d’azienda (registrato in Ariano Irpino il 27.12.2022, al n. 4522 Serie 1T) composto dal complesso organizzato di beni relativo alla gestione dell’albergo “ Park Hotel Tre Fontane ”, sito nel Comune di Sepino alla contrada Pilone: contratto nel quale era espressamente convenuto, all’art. 3, l’impiego dell’immobile come “Casa Albergo per Anziani” o come “Casa di Riposo”.
3. Al fine di avviare una simile attività ricettiva per anziani, e dopo aver ottenuto il nulla osta igienico sanitario al subentro nella struttura alberghiera da parte dell’A.S.Re.M., la cooperativa sociale il Grifone ha presentato al Comune di Sepino due segnalazioni certificate di inizio attività, rispettivamente così identificate:
- manutenzione straordinaria e modifica di destinazione d’uso, da attività turistico ricettiva a casa di riposo per anziani, ai sensi della legge regionale n. 30 del 2009 (Pratica n° 01883960708-07042023-1916 del 7 aprile 2023: di seguito la SCIA n. 1916);
- richiesta di autorizzazione al funzionamento come casa di riposo per anziani (Pratica n° 01883960708-26042023-2000 del 26 aprile 2023, di seguito la SCIA n. 2000).
4. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, incardinato nella struttura amministrativa della Provincia di Campobasso, ha comunicato allora all’interessata, con due note del 16.05.2023, rispettivamente:
- la sospensione del procedimento avviato per l’apertura della Casa di riposo per anziani nella struttura alberghiera denominata “Park Hotel Tre Fontane” (di cui alla SCIA n. 2000) in attesa della definizione della SCIA edilizia (n. 1916) per gli interventi di manutenzione straordinaria e il cambio d’uso del pertinente immobile (nota n. 11873 del 16.05.2023);
- la necessità di acquisire, nell’ambito del procedimento avviato con la SCIA n. 1916, il parere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sepino in merito alla conformità dell’intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (nota n. 11869 del 16.05.2023).
5. Di lì a poco l’Ufficio Tecnico del Comune di Sepino, con il provvedimento n. 2910 del 12.06.2023, ha espresso parere non favorevole all’intervento sulla base del seguente rilievo: “ verificata la destinazione urbanistica dell’area dove ricade l’immobile, oggetto di intervento (Zona Alberghi A1), ritiene che il cambio di destinazione d’uso richiesto non è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e del vigente regolamento edilizio ” (in termini il citato parere).
6. Contro le citate determinazioni amministrative la società cooperativa sociale il Grifone e la Sirco s.r.l. hanno proposto quindi la presente impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
I- « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 della L. n. 241/1990 e degli artt. 22 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 – Difetto dei presupposti – Carenza di potere – Violazione dell’art. 97 Cost .»;
II- « Illegittimità derivata – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell’art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001 – Difetto di istruttoria – Carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto »;
III- « Illegittimità derivata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della L. Reg. 30/2009 – Difetto dei presupposti – Erroneità della motivazione – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione del principio dell’affidamento ».
In sintesi, le ricorrenti hanno dedotto che, trattandosi di interventi subordinati a SCIA, in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, erano ormai già decorsi in concreto i termini di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, entro i quali l’Amministrazione avrebbe potuto adottare i provvedimenti inibitori del caso. Di conseguenza, gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione sarebbero inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge sul procedimento amministrativo.
Inoltre il parere negativo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sepino sarebbe erroneo e illegittimo, così come le determinazioni successive dell’Amministrazione, poiché “ le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica” (cfr. pag. 10 del ricorso).
Infine, lo stesso parere comunale risulterebbe viziato da difetto di motivazione, non avendo spiegato la ragione del presunto contrasto della destinazione ricettiva per anziani rispetto alla destinazione urbanistica della “Zona Alberghi A1”: e questo specie alla luce dell’art. 13 della legge regionale n. 30 del 2009, che ammetterebbe de plano il cambio di destinazione in questione . E nella specie si tratterebbe poi comunque di un mutamento di destinazione d’uso all'interno della