TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-04-24, n. 200900289
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Testo completo
N. 00289/2009 REG.SEN.
N. 00138/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2009, proposto da:
EZ UZ, MI RR, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Tedeschi, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Questura di UD, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle ordinanze n. 138/08 e n. 139/08 del Questore di UD dd. 13.12.2008 contenenti il divieto per i ricorrenti di far ritorno per tre anni nel Comune di UD..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di UD;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso mira all’annullamento delle ordinanze nn. 138/08 e 139/08 in data 13.12.2008, con il quale il Questore della Provincia di UD faceva divieto, nei confronti, rispettivamente, di RR MI e UZ EZ di far ritorno nel Comune di UD per il periodo di tre anni, in quanto soggetti appartenenti alla categoria di persona pericolose in base all’art. 1, punto 3 della legge n. 1423 del 1956.
I provvedimenti sono stati motivati con la circostanza che i due interessati, che si deve ritenere, in base alle risultanze acquisite, si fossero recati ad UD per commettere reati che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, avevano partecipato attivamente ad una rissa all’esterno di un locale da ballo di UD (che aveva comportato il ferimento di diverse persone) ed erano stati tratti in arresto; inoltre, il UZ annoverava pregiudizi giudiziari per violazione della disciplina degli stupefacenti, mentre il RR annoverava pregiudizi giudiziari per falso.
A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, con il quale, denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostengono che manca una sufficiente dimostrazione della pericolosità per la sicurezza pubblica tale da legittimare la adottata misura restrittiva della libertà personale in base all’art. 1, punto 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché della intenzionalità di essersi recati ad UD per commettere reati che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.
Le doglianze sono prive di pregio.
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ha dettato: ”Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.
E’ appena il caso di ricordare che con questa legge, punto di approdo di un lungo e vivace dibattito parlamentare, iniziato sin dalla prima legislatura, volto ad adeguare l'art. 157 del T.U. delle leggi di P.S. del 1931 ai principi della nuova Carta costituzionale, si è provveduto a ridisegnare l'intero settore delle misure prevenzionali, conformemente agli indirizzi nel frattempo forniti dal Giudice delle leggi (sentenze 23 giugno 1956, n. 3 e 23 luglio 1956, n. 10).
L’art. 2, comma 1 della legge in parola così recita:” Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate” ( comma così modificato dall'art. 3, L. 3 agosto 1988, n. 327).
Il richiamato art.1