TAR Catania, sez. IV, decreto decisorio 2019-04-18, n. 201901428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, decreto decisorio 2019-04-18, n. 201901428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901428
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2019

N. 03388/2010 REG.RIC.

N. 01428/2019 REG.PROV.PRES.

N. 03388/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3388 del 2010, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato F L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 213;

contro

Comune di Piazza Armerina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, Consiglio Regionale dell'Urbanistica non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 9 Luglio 2010, pubblicato sulla GURS n. 39 del 3 Settembre 2010, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha approvato il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive, il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Piazza Armerina, nella parte in cui ha disposto, per i terreni della ricorrente, la destinazione rispettivamente a parcheggio pubblico a viabilità e parcheggio ed a parco pubblico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli avvisi di segreteria spediti il 13.2.2018;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 dicembre 2010;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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