TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-10-11, n. 201701216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-10-11, n. 201701216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201701216
Data del deposito : 11 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2017

N. 01216/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2008, proposto da:
Il C M di F & L M S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P B, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Comune di Rosignano Marittimo, Regione Toscana non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona dei rispettivi Ministri in carica, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distret. dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- della determinazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rosignano M.mo prot. n. 0024959, in data 12.8.2008, con cui è stato richiesto il pagamento - a conguaglio - dei canoni demaniali per gli anni 2003-2007;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non cognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa: le note dell'Agenzia del Demanio, Filiale Toscana, Sportello Operativo Territoriale Beni Demaniali, Sede di Livorno, prot. n. 11768/2007, in data 26.6.2007, e prot. 17905, in data 17.10.2007; la nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Area Operativa, prot. 2007/7162 DAO in data 21.2.2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2017 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale sita nel Comune di Rosignano Marittimo sul quale insiste un manufatto ad uso “pizzeria – bar – ristorante”.

La concessione è stata rilasciata nel 2003 per la durata di sei anni prevedendo l’aggiornamento annuale del canone sulla base degli indici ISTAT.

Il comma 251 della legge finanziaria del 2007 (l. n. 296/2006), sostituendo l’art. 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, disponeva la rideterminazione dei “ canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei ” stabilendo, per quanto di interesse, una articolata tariffazione in relazione alle aree scoperte, a quelle occupate “ con impianti di facile rimozione ” e a quelle occupate con “ impianti di difficile rimozione ” (comma 251, lett. a) oltre a ulteriori e cospicui incrementi tariffari per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Per le aree ricomprese nella concessione, relativamente gli anni 2004, 2005 e 2006 si disponeva l’applicazione delle “ misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ”, escludendo l’operatività delle “ disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ”.

Con il provvedimento in epigrafe, il comune intimato, anche sulla scorta dell’interpretazione assegnata dall’Agenzia del Demanio alla normativa riportata, rideterminava il canone concessorio per gli anni 2003 – 2007 ricomprendendo fra i parametri di calcolo le pertinenze demaniali marittime ossia quei manufatti di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione ed asseritamente acquisiti al patrimonio dello Stato alla scadenza della concessione.

Avverso tale atto insorgeva la ricorrente chiedendone l’annullamento e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione dall’art. 1, co. 251 della l. n. 296/2006, nonché degli artt. 29 e 49 Codice