TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-19, n. 202403168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-19, n. 202403168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403168
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 03168/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00530/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Palermo Cat. A.12/2024 Cont. Cit. del 26.1.2024, comunicato 14.2.2024, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, avanzata dal sig.-OMISSIS- in data 8.9.2022, sia della nota Prot. Categ. A 12/2024 Cont. Cap. del 9.4.2024, comunicata in pari data, con cui la Questura di Palermo – Ufficio Immigrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. I16648171, rilasciato dalla Questura di Palermo l’1.3.2021 e valido sino al 25.3.2023; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questura Palermo;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024 di accoglimento della domanda cautelare;

Visto il provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, n. 42/2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente impugna il provvedimento questorile Cat. A.12/2024 Cont. Cit. del 26.1.2024, comunicato 14.2.2024, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché la nota Prot. Categ. A 12/2024 Cont. Cap. del 9.4.2024, comunicata in pari data, con cui la Questura di Palermo – Ufficio Immigrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. I16648171, rilasciato dalla Questura di Palermo l’1.3.2021 e valido sino al 25.3.2023.

Premette in fatto:

-di essere di cittadinanza ghanese e di risiedere in Italia dal 1/6/2003, da ultimo in forza del permesso di soggiorno n. I16648171, rilasciato dalla Questura di Palermo l’1.3.2021 per lavoro subordinato;

-di aver chiesto, in data 09/08/2022, il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

-di aver ricevuto in data 09/10/2023 la nota del 15/06/2023 con cui l’Amministrazione comunicava la sussistenza di motivi ostativi per i seguenti fatti: a) pregiudizio connesso alla violazione della disciplina sulla condizione dello straniero di cui all’art. 15, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998, accertato in Siracusa il 10/04/2008; b) detenzione di sostanza stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, accertato in Palermo il 5/8/2008; ricettazione ex art. 648 comma 2 accertato il 5/8/2020 e con udienza prevista per il 19/11/2024.

L’Amministrazione, dagli atti precedenti, ha dedotto la pericolosità sociale ex art. 1 D. Lgs. n.159/2011.

Malgrado le controdeduzioni di parte (con le quali l’interessato evidenziava che non era chiaro se i fatti ostativi erano connessi a sentenze di condanna, significando altresì che in relazione alla terza condotta contestata era stata già espiata la mena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali; nonché rimarcando che non sussistevano i presupposti di cui di cui agli artt.