TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-11-22, n. 202303489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-11-22, n. 202303489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303489
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 03489/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01371/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2023, proposto da
G C, nato a Palermo il 16/03/1955, n.q. di titolare della ditta individuale Agenzia Onorato di C Giuseppe, con sede in Palermo, via Onorato n. 58, rappresentato e difeso dagli avvocati E N e N N, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 85;

contro

Citta' Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S P dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio digitale come da REGINDE (fax n. 091/6628433);

nei confronti

Marinella Arena, nata a Catanzaro il 13/01/1962, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damiani, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. di Marzo n. 14/F;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 3405 del 31/07/2023 (prot. 0055941/23) notificata il 01/08/2023;

- della nota prot. 0056306 del 01/08/2023 con cui è stata trasmessa copia della predetta determinazione;

- della nota prot. 0052762 del 18/07/2023 con cui sono state respinte le controdeduzioni della parte ricorrente;

- della nota prot. 60676 del 24/08/2023 con cui è stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 3405 del 31/07/2023;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo e della signora A M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha esposto di essere titolare di un’agenzia per il disbrigo pratiche automobilistiche, autorizzata dapprima con provvedimento del Questore di Palermo in data 14/04/1982 ed in seguito con autorizzazione n. 121, rilasciata dalla Provincia Regionale di Palermo in data 18/04/1986. Il ricorrente ha precisato di non essere il proprietario dei locali, in cui ha sede l’agenzia (in Palermo via Onorato n. 58) avendone ottenuto la disponibilità nel 1982 dal proprietario, il defunto sig. Lo G S. Insorta controversia per il rilascio dei locali in discorso con gli eredi del proprietario (signore Ortoleva M R L e Lo G C) parte ricorrente ha visto accolte le sue difense con la sentenza (passata in giudicato) n. 2255/2019 della Corte di Appello di Palermo. Tuttavia nel corso del 2018 la Città Metropolitana di Palermo (subentrata alla Provincia Regionale) ha avviato dei controlli sull’attività del signor C, richiedendo in particolare la documentazione relativa alla sede della sua agenzia. Dopo questa prima verifica, alla quale il ricorrente ha prospettato di avere dato pieno e completo riscontro, in data 24/01/2023 il C ha ricevuto da parte della signora A M (odierna controricorrente) una diffida, con cui gli è stato intimato di rilasciare i locali di via Onorato n. 58, Palermo. Successivamente il ricorrente ha ricevuto anche la nota prot. 41571/2023 del 08/06/2023, con cui l’Amministrazione gli ha comunicato che la signora A M aveva presentato un’istanza di accesso agli atti relativi all’autorizzazione rilasciata in suo favore dalla Provincia Regionale. Infine con la nota prot. 48515/2023 del 03/07/2023 la Città Metropolitana di Palermo ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione n. 121/1986;
a cui ha fatto seguito la determinazione dirigenziale n. 3405 in data 30/VII-01/VIII/2023 di revoca della suddetta autorizzazione. Avverso tale determinazione nonché gli ulteriori atti gravati (meglio specificati in epigrafe) è stata presentata un’istanza di annullamento in autotutela respinta dall’Amministrazione;
a cui ha fatto seguito il ricorso odierno articolato in due motivi di annullamento, con cui è stata dedotta rispettivamente la “Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1991 e della legge n. 11/1994 - Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 1 legge n. 241/1990) nonché di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti e di motivazione. Erronea motivazione. Contraddittorietà. Illogicità manifesta”;
nonché la “Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 - motivazione insufficiente - eccesso di potere per travisamento dei fatti”. Innanzitutto parte ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sullo svolgimento dell’attività di disbrigo pratiche automobilistiche. A suo dire nonostante sia vero che è passibile di revoca l’autorizzazione già rilasciata nell’eventualità, che vengano meno i requisiti previsti dalla legge e siano accertati dei gravi abusi;
tuttavia nel suo caso non sarebbe possibile adottare dei provvedimenti del tipo in discorso per effetto dell’art. 10, comma 4. legge n. 264/1991. Sotto un secondo e concorrente profilo parte ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sui provvedimenti di annullamento in autotutela (nel cui ambito rientra secondo la prospettazione attorea anche la revoca oggi gravata) sia per la mancata esplicitazione dell’interesse pubblico all’annullamento;
sia per l’intervenuto decorso del termine, di cui all’art. 21 nonies, comma 1, legge n. 241/1990. In subordine ha lamentato la mancanza anche dei presupposti (di cui all’art 21 quinquies, legge n. 241/1990) per la revoca dei provvedimenti amministrativi;
ed in particolare l’impossibilità di configurare il potere di revoca nel caso di provvedimenti a natura vincolata come l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Palermo. In linea di ulteriore subordine è stata nuovamente dedotta la violazione della disciplina sull’attività di consulenza automobilistica, la quale nel richiedere la disponibilità di locali idonei, onorerebbe (secondo il ricorrente) il titolare dell’autorizzazione soltanto ad avere il godimento di locali adatti dal punto di vista tecnico ad essere sede di un’attività del genere di quella in discorso. Non imporrebbe invece la produzione di un titolo giuridico sul godimento di tali locali. Con il secondo motivo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di segno negativo adottato dall’Amministrazione sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dal C;
motivo di gravame fondato preliminarmente sulle stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso. Inoltre è stato dedotto un vizio specifico del provvedimento di secondo grado, cioè il non aver tenuto conto della nuova documentazione allegata dal ricorrente alla sua istanza di annullamento in autotutela ed in particolare del contratto di comodato immobiliare (allegato 18 fascicolo del ricorrente) relativo ai locali sede dell’agenzia del C.

La Città Metropolitana di Palermo ha controdedotto con la sua memoria di costituzione del 02/11/2023, rilevando di avere svolto delle verifiche accurate per appurare chi fosse il proprietario dei locali sede dell’agenzia del ricorrente;
e di averlo individuato nella signora A M grazie alle informazioni fornite dalla stessa signora nella sua istanza di accesso documentale agli atti relativi all’autorizzazione di titolarità del C. L’Amministrazione ha aggiunto di essersi subito attivata per ottenere dei chiarimenti da parte del ricorrente sul titolo giuridico, che gli garantiva la disponibilità dei locali di via Onorato n. 58, Palermo;
e di non aver ricevuto alcun riscontro. Per tale ragione si è vista obbligata ad adottare la revoca gravata in questa sede, dal momento che l’attività di vigilanza demandata all’Amministrazione in questo settore ha natura vincolata. Di talché l’adozione della revoca è da considerare un atto doveroso non appena risulti la carenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di consulenza automobilistica.

Anche la controinteressata signora A M ha articolato delle difese con la memoria depositata il 30/10/2023, con cui ha ribadito la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

Alla camera di consiglio del 06/11/2023 il Tribunale dopo aver verificato la presenza dei presupposti, di cui all’art. 60 cod.proc.amm., nonché la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha dato avviso alle parti (riportato a verbale) della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha trattenuto la causa in decisione.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero la legge 08/08/1991, n. 264, recante la Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevede la disponibilità di locali idonei tra i requisiti per ottenere la relativa autorizzazione (art. 3, comma 1, lett. g), legge cit.). Inoltre l’art. 9, legge n. 264/1991, impone all’Amministrazione la revoca dell’autorizzazione già rilasciata nel caso, in cui vengano meno i requisiti necessari per averla. Tuttavia il successivo art. 10 della legge cit. (nel testo attualmente in vigore in seguito alla novella di cui alla legge 04/01/1994, n. 11) esonera dal possesso del requisito pertinente la disponibilità di locali idonei chi alla data di entrata in vigore della legge in discorso esercitava già da oltre tre anni l’attività di consulenza automobilistica grazie ad autorizzazione rilasciata dal Questore. Ed è un dato di fatto pacifico ed incontroverso tra le parti che sia proprio questo il caso oggetto del giudizio (allegato 1 fascicolo della Città Metropolitana di Palermo).

In considerazione della natura puramente documentale della controversia il Tribunale dispone la compensazione delle spese del giudizio.

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