TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-27, n. 202303279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-27, n. 202303279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303279
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 03279/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01300/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2013, proposto da
AR EN NO, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Sanapo, presso lo studio del quale in Roma, via Germanico, 101, ha eletto domicilio;



contro

Città metropolitana di Roma (già Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Albanese, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Comune di OL;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 7360 dell’8.11.2012, con cui la Provincia di Roma (Dipartimento 7 – Servizio 1 Gestione amministrativa appalti, viabilità ed espropri) ha espresso parere negativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per il manufatto edificato dal sig. GE NO nel comune di OL, lungo la s.p. Tivoli - OL al km. 21+850, sul fondo distinto in catasto al fg. 8, part. 745;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 gennaio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale il 14.1.2013 (dep. l’8.2) la sig.ra NO, nel premettere che il suo dante causa (sig. GE NO) aveva presentato al Comune di OL domanda di sanatoria edilizia (assunta al protocollo comunale in data 30.6.1987) per l’ampliamento di un manufatto insistente su un terreno di sua proprietà lungo la strada provinciale Tivoli - OL, ha chiesto l’annullamento della determinazione dell’8.11.2012 con cui la Provincia di Roma ha espresso parere negativo al rilascio del titolo edilizio, prospettandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I) sarebbe anzitutto erroneo il rinvio al d.m. n. 1404 del 1968, atteso che le disposizioni sulle distanze minime a protezione del nastro stradale si applicherebbero “fuori dal perimetro dei centri abitati”, mentre l’immobile per cui è controversia ricadrebbe all’interno di tale perimetro (come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato);

II) per questa zona (centro abitato) sarebbero applicabili l’art. 18 d.lgs. n. 258/92 e l’art. 28 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/92), tuttavia irrilevanti avuto riguardo all’epoca di esecuzione del manufatto (1982);

III) in ogni caso, l’art. 28, nn. 4 e 5, d.P.R. cit. contemplerebbe la distanza dal confine stradale dei muri di cinta, escludendo tuttavia l’esigenza di rispettare distanze minime per strade classificate F (come quella prospiciente la proprietà della ricorrente); nella specie, il fondo sarebbe delimitato da un muro di cinta al confine, sicché non si comprenderebbe la ragione della previsione di una distanza di 10 m per la costruzione sul fondo retrostante; tanto più che i manufatti della ricorrente (edificio e muro di cinta) sarebbero ad altezza ben superiore ai tre metri dal livello stradale; in questa prospettiva, la scarpata a ridosso della via sarebbe costituita da materiale tufaceo non rimosso né rimovibile e gli eventuali problemi di visibilità avrebbero dovuto essere ascritti non già al soprastante

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