TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-01-12, n. 202300004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-01-12, n. 202300004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300004
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00004/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2022, proposto da
V B, rappresentato e difeso dagli avvocati M D, M G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Nell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego della Dirigente dell'Area Risorse, Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia dell'11 ottobre 2022 all'istanza di congedo straordinario retribuito per motivi di studio per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 novembre 2025 di V B;

della nota del 3 novembre 2022 del Dirigente dell'Area Risorse, Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia con cui l'Amministrazione, a seguito dell'istanza in autotutela formulata dal ricorrente il 20 ottobre 2022 per la rettifica del provvedimento di diniego dell'11 ottobre 2022, ha confermato il provvedimento di diniego;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Nell'Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Col ricorso introduttivo V B ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Reggio Emilia ha respinto l’istanza di congedo straordinario retribuito per motivi di studio avanzata per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 novembre 2025.

In fatto ha allegato di essere dipendente dal 5 aprile 2022, con contratto a tempo pieno, presso la Polizia Locale e Protezione Civile con la qualifica di “Agente” inquadramento C e di avere presentato all’Amministrazione di appartenenza istanza di congedo straordinario per lo svolgimento di un dottorato di ricerca.

Tuttavia, il Comune di Reggio Emilia, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha respinto l’istanza ritenendo il congedo richiesto incompatibile con le esigenze di servizio dell’Ente, ex art. 2 della Legge n. 476 del 1984 (come modificato dalla Legge n. 240/2010), stanti le attuali carenze di organico del Corpo di Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia, anche nell’ambito della categoria giuridica “C” nella quale risulta assunto il ricorrente.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Ordinario.

All’udienza del 11 gennaio 2023 fissata per la discussione sull’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, come eccepito dal Comune di Reggio Emilia.

Invero, l’atto impugnato in questa sede attiene alla gestione di un rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato, non rientrando il personale degli Enti locali tra le categorie di dipendenti pubblici che l’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 ha escluso dalla privatizzazione.

Condivisibile giurisprudenza ha infatti ritenuto la giurisdizione del Giudice Ordinario anche con riferimento ai dipendenti della Polizia Municipale, a prescindere dalla qualifica rivestita, atteso che l’elencazione dell’art. 3 del T.U. è stata fatta dal legislatore per categorie di dipendenti pubblici, senza tenere conto delle qualifiche o mansioni in concreto possedute o svolte dagli stessi (vedi sentenza Tar Marche n. 291 del 2015).

Inoltre, a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 29/1993, le cui disposizioni sono confluite nel T.U. n. 165/2001, tutte le controversie interne al rapporto di pubblico impiego privatizzato appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, a nulla rilevando anche il fatto che i relativi atti siano stati adottati nel rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 (essendo il contraddittorio procedimentale previsto anche dallo Statuto dei Lavoratori – vedasi l’art. 7 della L. n. 300/1970), ovvero che l’Amministrazione abbia fatto uso nella loro emanazione di categorie pubblicistiche, quali la prevalenza dell’interesse pubblico al corretto funzionamento dell’ufficio, come nel caso in esame (vedi TAR Marche, n. 108/2010, 292/2012, 217/2014).

Pertanto, sulla base di tali principi, la controversia in esame deve intendersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Le spese di giudizio possono essere compensate per la novità della specifica questione trattata, in relazione ad un caso di diniego di congedo straordinario retribuito per motivi di studio.

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