TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-09-14, n. 202400616
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Pubblicato il 14/09/2024
N. 00616/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sardegna, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, a firma del Capo del DAP, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, comprese relazioni e verbali, inclusa la deliberazione del Consiglio centrale di disciplina del -OMISSIS-, con la quale è stata proposta l'applicazione della sanzione disciplinare poi irrogata, e gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha irrogato a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. g) (“ denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori ”), del d.lgs. n. 449/1992, motivata in ragione del fatto che in data 29 aprile 2021 veniva trasmessa dall’utenza telefonica intestata al ricorrente, all’interno di un “gruppo” Whatsapp tra colleghi poliziotti, un video, accompagnato da un commento, ritenuti denigratori nei confronti di un dirigente di polizia penitenziaria.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 D.LGS. N. 449/92, PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 48/2008 E DELLA NORMATIVA GENERALE IN TEMA DI PROVA DIGITALE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO ”, in quanto:
- l’infrazione sarebbe stata rilevata da un superiore del ricorrente (l’Ass.te Capo Coord. -OMISSIS-) il quale, anziché procedere col rapporto disciplinare - come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 449/1992 - si sarebbe limitato a riferire il fatto all’Isp. Sup. -OMISSIS- (che ha poi trasmesso al Direttore ed al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della -OMISSIS- la relazione di servizio/rapporto disciplinare), successivamente omettendo di rispondere alla richiesta del medesimo di redigere una relazione sui fatti in ossequio alle indicazioni ricevute dalla Direzione e dal Provveditorato Regionale;
- l’Isp. Sup. -OMISSIS- ha assunto l’iniziativa pur essendo (in tesi) incompetente a farlo, peraltro risultando sostanzialmente incompatibile stante il rapporto personale (di convivenza more uxorio ) con la dirigente fatta oggetto del messaggio ritenuto denigratorio;
- il rapporto disciplinare non conteneva gli elementi sufficienti per individuare il presunto responsabile della pubblicazione nella chat del video e del messaggio in questione;
- nello stesso rapporto vengono riportate affermazioni suscettibili di condizionare l’organo legittimato a decidere (facendosi riferimento ad un “ gravissimo rilievo disciplinare a carico di una unità di polizia penitenziaria che ha gravemente e deliberatamente denigrato e umiliato non solo una persona […]”);
- il rapportante, anziché “ contestare la mancanza al responsabile ” e “ procedere alla sua identificazione ” (obblighi pure questi previsti dal citato art. 10 del d.lgs. n. 449/1992), avrebbe proceduto ad acquisire i c.d. “ screenshot ” del telefono cellulare dell’Ass.te Capo -OMISSIS- relativi ad alcuni “ frames ” del video e del messaggio, riproducendoli poi in formato cartaceo ed allegandoli al rapporto, in guisa da non poter garantire sufficiente certezza probatoria circa la conformità dei dati acquisiti a quelli originari e la loro immodificabilità.
II) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 15 D.LGS. N. 449/92. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”, in quanto:
- sarebbe stato violato il termine di 45 giorni previsto per la conclusione dell’inchiesta, poiché da quando il Funzionario istruttore ha ricevuto l’incarico (15 febbraio 2022) a quando il medesimo ha trasmesso la propria relazione conclusiva (12 aprile 2022) sono trascorsi 56 giorni;
- sebbene il Funzionario istruttore abbia chiesto la proroga del termine il 17 marzo 2022 (giorno in cui l’incolpato trasmetteva la propria memoria difensiva), tale richiesta sarebbe priva di alcuna motivazione.
III) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3