TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-04-19, n. 202402595
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 02595/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Provvedimento emesso in data 14.02.2024, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. lgs. 25/2008” a motivi di “lavoro subordinato/autonomo” emesso dalla Questura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso, il ricorrente, cittadino straniero, espone che: - è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Caserta, con scadenza al 17 dicembre 2023 del quale ha chiesto la conversione del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro subordinato;- la Questura con decreto del 14 febbraio 2024, , ha ritenuto l’istanza di conversione inammissibile in quanto la legge 5 maggio 2023 n. 50, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, ha previsto “ l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale… precedentemente consentita dall'art. 6 D.Igs. 286/98, comma 1 bis, lett. a) ”, aggiungendo poi che il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n.-OMISSIS- del 01.06.2023, ha specificato che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 continuava ad applicarsi la disciplina previgente.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art.7 del D.L. 20/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), degli artt. 6 e 19 del D.Lgs. 286/1998, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 3 e 97 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno argomentando per la reiezione del ricorso.
All’udienza camerale del 17 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza immediata, sentite le parti che nulla hanno opposto.
Il ricorso è fondato e va accolto considerato che le conclusioni cui è pervenuta la Questura non tengono conto della apposita disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2023, e in particolare del comma 3 che con riferimento ai permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella (6 maggio 2023) prevede che “ sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza ” e che “ Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Non è, inoltre, condivisibile la tesi secondo cui il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 sarebbe qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, infatti, “ Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga… ”. Pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 non può essere considerato qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, sicché il regime transitorio di cui all’art. 7 comma 3 d.l. n. 20/2023 deve ritenersi applicabile ad entrambe le fattispecie (cfr., tra le altre, Tar Palermo, sent. n. 681 del 2024).
Ne deriva che i permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore della novella sono sottratti alle conseguenze della disposta abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis lett. a), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, laddove ne sussistano i presupposti (in tale senso, cfr. tra le altre, Tar Palermo, sent. n. 681 del 2024 cit.;Tar Milano, sent. n. 408 del 2024;Tar Trieste, sent. n. 87 del 2024;Tar Bologna, sent. n. 148 del 2024;Tar Ancona, sent. n. 914 del 2023).
Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 17 dicembre 2023, sicché rientra nella previsione di cui all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20 del 2023 e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro in presenza dei relativi presupposti.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità della questione trattata.