TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-02-01, n. 202400123
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2024
N. 00123/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terlizzi, Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Strada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- Scarl, non costituita in giudizio;
“per l'annullamento
a. della comunicazione pec del 17 luglio 2023 con la quale la Città Metropolitana di Bari ha reso nota l'esclusione del -OMISSIS- Scarl dalla procedura indetta per l''affidamento dei lavori inerenti l''intervento di "Rigenerazione del tessuto urbano consolidato per la realizzazione di un sistema socio-culturale e di connessione fra Palazzo Municipale e Teatro Biblioteca ex Liceo Classico" siti nel Comune di Terlizzi – cup: B19J21002560001;
b. della esclusione comminata nel corso della seduta di gara del 13.07.2023, trasfusa nel verbale n. 1 del 13.07.2023, che pure si impugna, nel quale è stata esaminata la documentazione presentata dal -OMISSIS- Scarl e si è proceduto all''esclusione del suddetto concorrente;
c. ove dovesse occorrere, dell''art. 6 della lettera di invito/disciplinare, in cui si raccomanda la corretta compilazione del punto 29 dell''allegato 2bis, e delle indicazioni di corretta compilazione contenute nello stesso allegato 2bis, sia nell''incipit che allo stesso punto 29 b, ove le modalità di espressione della volontà del consorzio e delle esecutrici dovesse essere ritenuta in contrasto con le stesse, nonché del penultimo capoverso dell''articolo 13 del predetto invito/disciplinare, nel quale, parimenti sono, ripetute le modalità di compilazione;
d. ove dovesse occorrere, del punto 7.2 della lettera di invito/disciplinare, nella parte in cui, in relazione alla partecipazione ed ai requisiti dei consorzi stabili, dovesse essere interpretato nel senso di ritenere il possesso di tali requisiti di partecipazione e di qualificazione indispensabili anche da parte delle ditte individuate come esecutrici;
e. ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e verbali di gara laddove lesivi degli interessi del ricorrente;
f. ove e per quanto possa occorrere, dell''Accordo Quadro sottoscritto per l''indizione della gara in oggetto, ove il suo contenuto dovesse essere identico ai punti contenuti nell''invito/disciplinare oggetto di specifica impugnativa;
g. della determina n. 4055 del 27.07.2023 del Dirigente della SUA della Città Metropolitana di Bari con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed aggiudicato l''appalto alla -OMISSIS- scarl;
h. di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché per l''accertamento
- dei presupposti e delle condizioni di cui all''art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016, per la riammissione a gara del -OMISSIS-;
- in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell''art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a. del diritto della Società ricorrente alla aggiudicazione dell''appalto controverso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione P.n.r.r. presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e della Città metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. C D e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con il gravame in epigrafe, la -OMISSIS- s.c.a.r.l. impugna, in primo luogo, la comunicazione ricevuta a mezzo pec il 17 luglio 2023 con la quale la Città metropolitana di Bari ha reso nota l'esclusione della predetta società dalla procedura indetta per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento di "Rigenerazione del tessuto urbano consolidato per la realizzazione di un sistema socio-culturale e di connessione fra Palazzo Municipale e Teatro Biblioteca ex Liceo Classico" siti nel Comune di Terlizzi – cup: B19J21002560001. Il gravame è esteso agli atti della procedura ad evidenza pubblica meglio descritti in epigrafe, ivi inclusa la determina del 27 luglio 2023 di aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico -OMISSIS- s.c.a.r.l.
II. L’esclusione della deducente è stata comminata:
- per l’assenza, in relazione al -OMISSIS-, della dichiarazione di impegno - nell'allegato 2- bis alla domanda di partecipazione alla gara - da rendere mediante apposizione di "un segno evidente ed inequivocabile"; la mancanza di tale dichiarazione è stata ritenuta non sanabile mediante il soccorso istruttorio e implicante di per sé l’esclusione dalla presente procedura;
- perché il -OMISSIS- nella domanda di partecipazione ha indicato le consorziate esecutrici, senza però precisare le categorie di lavorazione da eseguire a cura di ognuna di esse, e al punto 5 ha dichiarato di voler utilizzare il subappalto qualificante per la OG2/OG 11 classifica IV/III bis "parti di opere nei limiti consentiti dalla legge";
- perché nel DGUE il -OMISSIS- ha dichiarato che