TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201903886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201903886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903886
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2019

N. 03886/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03344/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Satiri 52;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

per l'annullamento

- del D.M. 24.01.2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15.02.2018;

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta nella seduta del 10.01.2018 in relazione alle “pratiche” della Quinta Commissione ed in particolare a quella relativa al “Conferimento di Uffici Semidirettivi Fascicolo n. 80/SD/2017. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno – Vac. 24.11.2017- settore civile – -OMISSIS-– Pubblicato con telefax n. 5496 del 06/4/2017 – Relatore: cons. -OMISSIS-”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n. 2523 del 26 aprile 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone il ricorrente, dott. -OMISSIS-, di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Salerno, settore civile, pubblicato con avviso del 5 aprile 2017.

2. Rappresenta come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Plenum del Consiglio superiore della Magistratura ha deliberato di conferire l’incarico al controinteressato, dottor -OMISSIS-.

3. La delibera di nomina è stata impugnata con il presente gravame, esteso agli atti presupposti, con particolare riguardo alla proposta della commissione oggetto dell’approvazione del Plenum .

4. Il ricorrente, con un primo motivo di impugnazione, lamenta la carenza di motivazione degli atti impugnati e sostiene che il Plenum non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare gli indicatori, generali e specifici, e le valutazioni attitudinali nei punti di comparazione.

Al secondo mezzo di gravame, parte ricorrente afferma che il dott. -OMISSIS- non avrebbe potuto candidarsi all’incarico semidirettivo in questione, per l’asserita assenza delle condizioni di eleggibilità poste dall’art. 162 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019.

Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il travisamento dei fatti ovvero l’irragionevolezza delle valutazioni dell’organo di autogoverno, laddove si esprimono in termini di “analoga esperienza” tra il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, poiché non avrebbero tenuto conto che il ricorrente vanta un maggiore numero di anni nello “specifico settore”, inteso come quello fallimentare, in cui si andava a collocare l’incarico da conferire.

Nel quarto motivo, rammentato quanto previsto alla lettera a) dell’art. 15 T. U. sulla Dirigenza Giudiziaria, parte ricorrente deduce l’irragionevolezza della decisione adottata, in ragione della rilevanza quali-quantitativa della precedente esperienza professionale da lui maturata.

Al quinto mezzo di gravame, richiamate le attività svolte quale pretore mandamentale dal mese di giugno 1984 a quello di ottobre 1986, sostiene che esse dovevano essere valute, ai sensi dell’art. 12, comma 12, D.Lgs. 106/2006 e dell’art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, in termini di indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado.

Al sesto motivo, parte ricorrente si duole della motivazione addotta a giustificazione della scelta del dott. -OMISSIS-, vale a dire il possesso di un livello di eccellenza scientifica che si rileverebbe “dall’elevatissimo numero delle pubblicazioni e di contributi culturali offerti nel dibattito specialistico”. Deduce, in particolare, che tale criterio non risulterebbe annoverato né tra gli indicatori generali né tra quelli specifici previsti dal Testo Unico. Sostiene anche, per quel che attiene la capacità organizzativa, che non sarebbe spiegata nella delibera la ragione della prevalenza del dott. -OMISSIS-, non essendo all’uopo sufficiente la constatazione della applicazione all’incarico di referente per l’informatica.

Nel settimo e ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce il travisamento dei fatti nell’attribuzione al dott. -OMISSIS- di requisiti di particolare propensione all’instaurare rapporti di assoluta armonia.

5. Le amministrazioni intimate e il dott. -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

6. Alla camera di consiglio del 24 aprile 2018 la domanda cautelare, presentata unitamente al ricorso, è stata respinta per assenza del prescritto requisito del periculum in mora .

7. All’udienza del 13 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Prima di passare all’esame delle singole censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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