TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-10-16, n. 201405343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-10-16, n. 201405343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405343
Data del deposito : 16 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00112/2013 REG.RIC.

N. 05343/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2013, proposto da A L R, rappresentato e difeso dagli avv.ti G A e P S, con domicilio eletto presso Angelo Abbiento in Napoli, via Atri 23 Pal. Filangieri,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11,

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi a seguito del decreto emesso in data 30/11/11 dalla Corte di appello di Napoli - sezione III civile, nel procedimento camerale n. 2632/09 v.g., definitivo perché non impugnato, come da attestazione della corte di appello di Napoli del 19/12/12.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

viste le memorie difensive;

visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il Primo Referendario dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RITENUTO in fatto che:

- il ricorrente in epigrafe indicato chiede l’esecuzione del decreto della Corte di Appello pure in epigrafe specificato recante la condanna del Ministero intimato al pagamento di somme a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 nonché interessi legali, oltre le spese del presente procedimento, ed il pagamento di una somma per il ritardo nel pagamento ex art. 114 c.p.a. (cd. astreinte);

- il Ministero intimato si è costituito in giudizio ed ha resistito con memoria di stile;

- alla camera di consiglio del 16 luglio 2014 il ricorso è passato in decisione;

CONSIDERATO in diritto che:

- il ricorso, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 114 cpa, è fondato;

- il decreto in questione è divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione (art. 3, comma 6, legge n. 89/2001), come da certificato in atti della competente cancelleria;.

- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484;
Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484);

- in relazione poi alla data di notifica in formula esecutiva, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, secondo cui l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni;

- il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria (Consiglio di Stato sez. IV n. 2560 e 7411 del 2010), ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario;
infatti questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza , che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389 );

- per converso non risulta che l’amministrazione abbia provveduto a pagare le spese legali come liquidate nella ripetuta sentenza

-stante pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione ed attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass:SS.UU. n. 12533/2001);

- quanto alla domanda di corresponsione dell’astreinte ex art. 114 c.p.a., questa Sezione, anche dopo l’Adunanza plenaria 15/2014, ritiene che, nel caso di giudizi aventi ad oggetto il pagamento, a carico dello Stato, di somme di denaro a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo, l’esigenza di contenimento della spesa pubblica in ragione della condizione di crisi finanziaria della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, giustifichi in concreto la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della somma richiesta, e ciò anche se le suddette ragioni ostative non sono state dedotte in giudizio (trattandosi di processi instaurati prima della decisione dell’Adunanza Plenaria 15/2014), trattandosi di fatti notori.

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