TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-10-15, n. 201901062
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2019
N. 01062/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Sant'Agostino n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'informativa -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-,
nonché, ove occorra,
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti, compresi i verbali del Gruppo Provinciale Interforze della Prefettura -OMISSIS-ed i rapporti informativi ivi richiamati e
per l'accertamento e la condanna al risarcimento
dei danni patiti e patiendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, la società ha impugnato un’informativa -OMISSIS- ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, con la quale il Prefetto -OMISSIS-dichiarava che nei confronti della società sussistevano elementi da cui ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata.
2. La Prefettura si è costituita in data 1 dicembre 2017, per resistere al ricorso.
3. Con memoria del 6 settembre 2019, depositata in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiara la cessazione della materia del contendere e la integrale compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto un atto di annullamento di autotutela del provvedimento impugnato, giustificato dal mutamento della compagine sociale della ricorrente.
4. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Quanto alla domanda di annullamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da richiesta di parte ricorrente.
6. La domanda di risarcimento del danno è invece inammissibile, poiché proposta in termini generici nella sola epigrafe del ricorso, senza che sia stato mai allegato in corso di causa nemmeno il danno eventualmente arrecato alla ricorrente dal provvedimento impugnato.
7. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza virtuale e del fatto che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è stato determinato da motivi sopravvenuti (mutato assetto societario).