TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-24, n. 202403459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-24, n. 202403459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403459
Data del deposito : 24 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2024

N. 03459/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02170/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



contro

il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli Studi di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Università di Catania comunicava alla ricorrente l'esclusione dalla selezione pubblica, bandita con il D.R. n. -OMISSIS-, pubblicato in GURI n. -OMISSIS-, per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore concorsuale -OMISSIS- – settore -OMISSIS- – disciplinare -OMISSIS- e per il settore concorsuale -OMISSIS- – settore -OMISSIS- – disciplinare -OMISSIS-;

- del parere di corrispondenza delle posizioni accademiche prot. n. -OMISSIS-3 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca nella parte in cui il “contratto di ricerca-OMISSIS-”, relativo al periodo 2018-2024, viene riconosciuto valido come titolo di partecipazione solo per il periodo successivo a quello di espletamento di assegno di ricerca precedentemente conferito alla ricorrente, fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 aprile 2024:

dell’esito finale della procedura concorsuale avente ad oggetto la selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n.240/2010, per il settore concorsuale -OMISSIS- — -OMISSIS-, settore -OMISSIS- disciplinare -OMISSIS-, per il dipartimento di -OMISSIS-, bandita con-OMISSIS-

del -OMISSIS-".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 ottobre 2023 e depositato il successivo il successivo 14 novembre 2023, la ricorrente ha esposto:

- che, in data -OMISSIS-, con il-OMISSIS-, l’Università di Catania ha bandito la selezione pubblica per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato rispettivamente per: i ) il settore concorsuale -OMISSIS- - settore -OMISSIS- - disciplinare -OMISSIS- e ii ) per il settore concorsuale -OMISSIS- - settore -OMISSIS- disciplinare-OMISSIS-

- che la predetta procedura veniva indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, con la specifica che: “ Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale -OMISSIS- i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione -OMISSIS-, ovvero che, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti assegni o borse in atenei stranieri ”;

- di avere presentato domanda di partecipazione a tale procedura per entrambi i settori concorsuali, giacché: i ) già docente a contratto nell’Università di Catania nelle materie oggetto dei bandi da oltre dieci anni, ed avendo un curriculum vitae et studiorum pertinente con il relativo settore -OMISSIS-, oltre ad un cospicuo numero di pubblicazioni; ii ) in possesso dei requisiti e dei titoli accademici richiesti dal bando n.-OMISSIS-ai fini dell’ammissione alla procedura;

- che, in data 28 giugno 2023, l’Università di Catania interpellava il Ministero dell’università e della ricerca affinché si pronunciasse in merito alla corrispondenza dei titoli stranieri riportati nelle domande di partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale sopraindicata;

- che, a seguito dell’Adunanza del -OMISSIS-, il Consiglio nazionale universitario (CUN), costituito presso il Ministero dell’università e ricerca, adottava parere ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 662/2016, riconoscendo l’idoneità (quindi l’equipollenza) dei titoli accademici riportati nella domanda dalla ricorrente, ma ne limitava la rilevanza temporale, ritenendoli validamente spendibili solo dal giorno dopo la conclusione del dottorato di ricerca conseguito dalla ricorrente in -OMISSIS-(per l’assegno di ricerca), e solo dal giorno dopo il conseguimento del predetto assegno di ricerca per ciò che concerne il contratto di ricerca-OMISSIS-, quindi per un periodo complessivo di 12 mesi, insufficiente rispetto al periodo di 36 mesi richiesto dal bando;

- in particolare, il Ministero esprimeva “ parere FAVOREVOLE, limitatamente al periodo dal 18/06/2022 (primo giorno successivo al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca) al 28/12/2022, alla corrispondenza della posizione di “Assegnista” ricoperta dalla Dott.ssa -OMISSIS- presso la-OMISSIS- Foundation for Basic Research di -OMISSIS-(-OMISSIS-) con le tipologie di contratti assegni e borse in atenei stranieri previsti dall’articolo 24, comma 3, lettera B della legge n 240/2010. nonché “ parere FAVOREVOLE, limitatamente al periodo dal 29/12/2022 (primo giorno successivo al termine della posizione precedentemente ricoperta) al 12/06/2023 (termine di scadenza del bando di selezione), alla corrispondenza della posizione di ricercatore-OMISSIS- ricoperta dalla Dott.ssa -OMISSIS- presso l’Università Politecnica Nazionale di -OMISSIS- (-OMISSIS-) con le tipologie di contratti assegni e borse in atenei stranieri previste dall'articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 ”.

- che in data -OMISSIS-, con la comunicazione impugnata, l'Università di Catania, a seguito del “parere pervenuto dal CUN del -OMISSIS- in merito alla corrispondenza tra le posizioni ricoperte all'estero dalla S.V. con le tipologie di contratti, assegni e borse in atenei e stranieri di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 richieste per la partecipazione alle elezioni in argomento”, perveniva alla conclusione di dover escludere dalla partecipazione la dott.ssa -OMISSIS- “ in quanto non in possesso di almeno uno dei requisiti di ammissione specificamente indicati nel prospetto relativo al settore concorsuale -OMISSIS- di cui all'allegato 1 del D.R.-OMISSIS-del -OMISSIS-” .

Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha proposto il presente gravame articolando il seguente motivo:

violazione e falsa applicazione art. 3 della legge. 241/1990; violazione e falsa applicazione art. 6 della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione del decreto rettorale n.-OMISSIS-dell’-OMISSIS-; violazione e falsa applicazione art. 1, comma 14 della legge 230/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 662/2016; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza motivazionale,

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