TAR Bari, sez. II, gratuito patrocinio 2016-04-22, n. 201600010
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N. 00010/2016 REG.PROV.COLL.
N. _____/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata nel ricorso n. 396/2016 e proposta da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Carmela Flaminio in Bari, via Nicolai n. 202;
contro
U.T.G. - Prefettura di Barletta Andri Trani;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto di revoca della misura d'accoglienza, disposto nei confronti del Sig. A S, dalla Prefettura di Barletta, Andria, Trani - Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 0018462, del 15.12.2015;
- della relazione del Centro d'accoglienza "Senis Hospes" di Bisceglie, citata nel decreto di revoca della misura d'accoglienza e, comunque, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- della nota del Questore di Bari, prot. A. n.11/2015/Immig/4° del 30.11.2015, citata nel decreto di revoca della misura d'accoglienza, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.
Vista l'istanza ex art. 78 D.P.R. 30.5.2002, n.115 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 4 aprile 2016;
Ritenuta la legittimazione a presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da parte di soggetto extracomunitario, sulla scorta dei precedenti conformi di questa Commissione;
Ritenuto che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, in assenza della naturale dialettica processuale, le prospettazioni difensive dell'istante superano il vaglio della non manifesta infondatezza;