TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-05-05, n. 202307624

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-05-05, n. 202307624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307624
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 07624/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15232/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15232 del 2022, proposto da
I P di Rean D M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, C R e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della cultura, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Eagle Pictures Spa, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a.:

- del Decreto n. 368 del 13.10.2022 del Ministro della cultura adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo a modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016 n. 220”, nella parte in cui prevede quale requisito per l'accesso alla tax credit “l'essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro” (allegato 1);

- dell'atto di rigetto della domanda di concessione della tax credit presentata dalla ILA PALMA DI REAN DUILIO MAZZONE sul portale online della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura (allegato 2);

- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è una ditta individuale produttrice del film “La Terra Senza”, girato nell’arco del bimestre marzo-aprile 2022 e al quale, con decreto n. 2220 del 6.08.2021, il Ministero dei Beni Culturali (ora Ministero della cultura) aveva assegnato un contributo selettivo pari ad euro 130.000,00, ai sensi dell’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

In data 15.11.2022 la stessa ha presentato, tramite l’apposita piattaforma on line predisposta dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, domanda per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 15 della citata legge n. 220/2016, riservato alle “imprese di produzione cinematografica e audiovisiva”.

Detta domanda è stata rigettata in quanto l’istante, essendo ditta individuale, risultava priva di uno dei requisiti previsti con decreto interministeriale dell’11 ottobre 2022, n. 368, ai fini del riconoscimento del tax credit , ossia “ essere società di capitale avente capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ”.

2. Con l’odierno ricorso, notificato ad entrambi i suddetti Ministeri in data 5.12.2022 e tempestivamente depositato, la ricorrente è insorta avverso il suddetto decreto, gravato unitamente all’atto di rigetto della domanda di concessione del credito d’imposta.

La parte deduce due motivi di gravame, così articolati:

i) Violazione dell’art. 1 della legge 241 del 90. Violazione degli artt. 41 e 97 costituzione. Violazione artt. 14 e 15 legge 14 novembre 2016, n. 220. Violazione artt. 41, 97 e 117 costituzione. Violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dei principi costituzionali della libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza. Eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti ”, in quanto le previsioni dettate dal decreto interministeriale del 13.10.2022 dovrebbero trovare applicazione esclusivamente alle produzioni cinematografiche avviate successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quella della ricorrente risultava già conclusa a quella data (oltre ad avere già conseguito il contributo selettivo, ai fini del quale aveva presentato piano finanziario ove veniva indicata, tra le voci di entrata previste, il tax credit di cui trattasi), né ravvisandosi gli estremi per un’applicazione retroattiva delle stesse;

ii) Violazione e falsa applicazione degli artt.li 15 e 21 della legge 14

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi