TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202200933
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00933/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M, R L, con domicilio eletto presso lo studio Paola Garofalo in Catanzaro, via A. Turco, 71;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Catanzaro del 7.09.2017, prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4- bis c.p.a. e 13- quater , allegato 2 al c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- espone di avere richiesto al Questore di Catanzaro il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 7.09.2017, adottato previo contraddittorio procedimentale, la resistente p.a. ha però respinto l’istanza, poiché “ …il richiedente è stato condannato in data 21.07.2005 dal Tribunale di Catanzaro, per il reato di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose… ”.
Avverso tale determinazione è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità, con un’unica ed articolata doglianza, per violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, dell’art. 3 L. n. 241/1990 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste la p.a. intimata, confutando le avverse censure e concludendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 27 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Lamenta il ricorrente che il diniego avversato è stato emanato sulla base dell’unica e risalente condanna alla pena pecuniaria di euro 150,00, inflittagli in esito al procedimento speciale per decreto. Rileva, in particolare, che né il reato di cui all’art. 392 c.p., commesso in concorso con la madre, né la pena inflitta rientrano nelle ipotesi ostative di cui agli artt. 11 e 43, comma 1, R.D. n. 773. Inoltre, il provvedimento attuerebbe un automatismo preclusivo tuttavia non consentito dal decorso del tempo, dall’intervenuta estinzione del reato ex art. 172 comma 2 c.p. nonché da tutte le