TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-05-28, n. 201806000
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Pubblicato il 28/05/2018
N. 06000/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03043/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2013, proposto da
D E H, rappresentato e difeso dagli avvocati F A D M e M C, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
contro
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- U.T.G. - Prefettura di Perugia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro dell’Interno del 22 novembre 2012 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 co. 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’istante ha impugnato il provvedimento del Ministro dell’Interno del 22 novembre 2012, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana di cui all’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 51, a causa della contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
A sostegno dell’impugnativa, l’interessato ha formulato censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nonché dedotto la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 per genericità del preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
2. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il diniego impugnato, infatti, è fondato sulla circostanza secondo cui, dall’attività informativa esperita a carico dell’interessato, è emersa la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (TAR Lazio, sez. I ter, nn. 158/2017 e 1784/2016;Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011 n. 52;Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2010 n. 282;TAR Lazio, sez. II quater, 18 aprile 2012 n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565).
Trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale;non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;TAR Lazio, sez. II quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
Nel caso di specie, la contiguità a movimenti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale emersa dall’attività informativa esperita indica in primo luogo l’inaffidabilità dell’istante e, inoltre, integra autonomo motivo ostativo al rilascio della cittadinanza italiana, nessun rilievo potendo assumere, in contrario, l’assenza di condanne penali, in quanto la verifica dei motivi ostativi alla sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti ma attiene alla prevenzione di eventuali rischi per la sicurezza pubblica.
La motivazione ancorata a tale presupposto risulta adeguata, stante il carattere secretato delle informazioni sottese all’adozione del provvedimento de quo , che non consente invero l’ostensione.
Deve quindi ritenersi che l’Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione dell’istante, evidenziando la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
Con riferimento invece alla dedotta genericità del preavviso di rigetto, nessuna violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 può dirsi consumata, ciò in ragione del carattere secretato delle informazioni assunte a carico dell’interessato, che non ne avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministro dell’Interno n. 415/1998.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.