TAR Lecce, sez. I, decreto collegiale 2019-02-11, n. 201900200
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Pubblicato il 11/02/2019
N. 00200/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02818/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 20/01/2019 da O S, rappresentato e difeso dall'avvocato V L, dall'avvocato Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23
per la correzione
di sentenza n. 684 del 2017, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2818 del 2015;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Vista la sentenza n.684 del 2017, con cui questa Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso n. 2818 del 2015, proposto da Sirressi Orsola rappresentata e difesa dall’avv.to V L per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, n. 218/2015 V.G. del 13/4/2015;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che nel dispositivo del citato provvedimento sono state liquidate le spese processuali per complessivi Euro 300,00, oltre IVA, senza disporre il rimborso forfettario delle spese generali e CNPA e senza disporre la richiesta distrazione delle somme in favore del procuratore;
Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla correzione del predetto errore materiale;