TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2014-06-06, n. 201401683

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2014-06-06, n. 201401683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401683
Data del deposito : 6 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02052/1996 REG.RIC.

N. 01683/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02052/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

O

sul ricorso numero di registro generale 2052 del 1996, proposto da: V A, rappresentato e difeso dagli avv. R G, C C, con domicilio eletto presso C C in Catania, via Santa Maddalena, 57;
V A(Avv. Ortoleva Sostituito con Avv. Giuffrida);


contro

Universita' degli Studi di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catania, via Oberdan, 141;

nei confronti di

V S, Tornambe' Luigi;
T C, rappresentato e difeso dall'avv. N S, con domicilio eletto presso N S in Catania, corso delle Province, 203;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Università degli Studi di Catania, mai comunicato al ricorrente, mediante il quale viene attribuita alla dr.ssa Cecilia Testa, una borsa di studio per gli specializzandi iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1994-95.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Catania e di T C;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il decreto n. 3502 del 28/05/2012 col quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso ex art. 1, comma 1 dell'All. 3 ( Norme transitorie ) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ossia per omessa presentazione dell'istanza di fissazione di udienza nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del detto D.Lgs. di approvazione del cod. proc. amm.;

- che tuttavia dai dati informatici dell'Ufficio risulta presentata dal ricorrente in data 28/12/2012 " opposizione a decreto di perenzione ";

- che da ricerche effettuate dalla Segreteria, come da nota in atti, non è stato possibile rinvenire nel fascicolo tale " opposizione ";

- che frattanto il fascicolo è stato trasmesso a questa Sezione per ragioni di competenza interna;

- che il ricorrente ha provveduto a depositare, in data 10/02/2014, una copia dell'opposizione alla perenzione accompagnata da attestazione di conformità all'originale oggi smarrito;

Considerato che il contenuto di tale atto costituisce dichiarazione di interesse al ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. 3, cod. proc. amm.;

- che le controparti nulla hanno obiettato in ordine al contenuto di tale atto (sul quale la controinteressata T C ha sollevato solamente eccezioni afferenti all'incompletezza delle relative notifiche ai controinteressati V S e Tornambé Luigi);

Ritenuto, pertanto, che possa pacificamente darsi atto di tale produzione e per l'effetto disporsi l'introduzione di detta copia nel fascicolo di causa;

- che tuttavia sulla predetta dichiarazione di interesse occorre provvedere (sotto ogni profilo: sostanziale e\o processuale), con decreto presidenziale a norma dell'All. 3 art. 1, comma 2, cod. proc. amm.;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi