TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-01-25, n. 202300473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-01-25, n. 202300473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300473
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 11050/2022 REG.RIC.

N. 00473/2023 REG.PROV.CAU.

N. 11050/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11050 del 2022, proposto da


R B, P M, M R, D S e F T, rappresentati e difesi dagli avvocati F G e I U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Campanini, Nicola Laezza, Giancarlo Savini, Giuseppe Elenio Criniti, Mauro Grassonelli, Alessandro Portoghese, Federica Raimondi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,

- del Decreto dipvvf.DCRISUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0040004 del 12 luglio 2022 avente il seguente oggetto: “ Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco non specialista ”, laddove ha indicato come disponibili 17 posti vacanti presso la sede del comando di Brescia, dopo che ai ricorrenti era stata negata la possibilità di scegliere tale sede di servizio;

- del Decreto dipvvf.DCRISUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0043507 del 3 agosto 2022 avente il seguente oggetto: “ Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco non specialista ”, che ha sostituito il precedente provvedimento del 12 luglio 2022, laddove ha confermato la disponibilità di ben 17 posti vacanti presso la sede del comando di Brescia, dopo che ai ricorrenti era stata negata la possibilità di scegliere tale sede di servizio;

- della Graduatoria estratta il 29 agosto 2022 in riferimento alla circolare n. 43507 del 3 agosto 2022 e avente ad oggetto Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco laddove lesiva del diritto dei ricorrenti all'assegnazione della sede di Brescia;

- del provvedimento dipvvf.DCRISUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0008701 del 15 febbraio 2022 avente il seguente oggetto: “ Circolare ricognitiva delle aspirazioni all'assegnazione della sede di servizio degli Allievi Vigili del Fuoco 91° corso di formazione teorico-pratico ” con il quale sono state indicate le sedi disponibili per le assegnazioni agli Allievi Vigili del Fuoco del 91° corso di formazione teorico-pratico – tra cui vi erano i ricorrenti – ma nel quale è erroneamente stata esclusa la sede del Comando di Brescia;

- del Decreto dipvvf.DCRISUM.REGISTRO.DECRETI.R.0000593 del 24 febbraio 2022 di assegnazione delle sedi di servizio agli Allievi Vigili del Fuoco del 91° corso di formazione, laddove erroneamente non ha assegnato ai ricorrenti la sede di Brescia, ove sono tutti residenti, nonostante la disponibilità di ben 17 posti vacanti presso tale sede;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti, laddove lesivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che – impregiudicata ogni decisione sulle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione – le censure proposte nel ricorso introduttivo appaiano prima facie sfornite del necessario fumus boni iuris , anche alla luce di quanto evidenziato nella relazione depositata dal Ministero in data 7 novembre 2022 (il cui contenuto non è peraltro stato contestato in alcun modo da parte ricorrente) in ordine al fatto che « la mancata indicazione della sede di Brescia tra quelle disponibili per le prime assegnazioni dei partecipanti al 91° corso … è la conseguenza del legittimo esercizio di una discrezionalità dell’amministrazione nell’individuare le soglie di carenza cui è conseguita l’individuazione delle esigenze di servizio esistente presso le sedi che presentavano maggiore necessità di personale »;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare e di rinviare al merito ogni decisione sulle spese del presente giudizio;

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