TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-05, n. 202305801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-05, n. 202305801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305801
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 05801/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15013/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15013 del 2022, proposto da
Avv. G P, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 281591 del 09.11.2022 (cfr. doc. all. n. 1), a firma del Responsabile della Trasparenza di Cassa forense, dott. Fabrizio Richard, a riscontro della istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013 presentata a mezzo pec il 11.10.2022;

- nonché del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di riesame del 09.11.2022;

nonché per l’accertamento

- dell’obbligo di ostensione della documentazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 2 dicembre 2023 e depositato in pari data il ricorrente ha esposto che in data 11 ottobre 2022, nella sua qualità di iscritto ex lege alla Cassa di previdenza degli avvocati, formulava all’Ente Previdenziale domanda di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013, con richiesta di ostensione dei seguenti documenti:

a) - “l'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali” ;

b) - “i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamente costituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico”.

Con nota prot. n. 281591 del 09.11.2022, l’ente dava parziale accoglimento alla richiesta:

- quanto alla richiesta sub a) l’Ente negava l’accesso civico relativamente alle informazioni richieste sugli incarichi legali conferiti dalla Cassa negli ultimi 5 anni, ritenendo la domanda sul punto “…massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti” ;

- quanto alla richiesta sub b) l’ente comunicava soltanto i nominativi dei componenti interni della suddetta Commissione di studio istituita con delibera del Comitato dei Delegati del 24.04.2020, escludendo invece i nominativi dei consulenti esterni precisando nel provvedimento che: “sono riportati i nominativi di coloro che hanno prestato specifico consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali” .

In data 9/11/2022 il ricorrente formulava domanda di riesame alla Direzione Generale della Cassa di previdenza che tuttavia non riscontrava l’istanza nei termini.

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Violazione e falsa interpretazione della legge: artt. 1, 3, 5 e 15, d.lgs. n.33/2013.

II) Violazione e falsa interpretazione dell’art.

5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013., alla luce della delib. 1309/2016 Anac-Garante per la protezione dei dati personali.

III) Difetto di motivazione del diniego opposto: motivazione apparente;
mancata attivazione del procedimento endoprocedimentale di cui al punto 6.3, lett. d) della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017.

1.3. In data 19/12/2022 si è costituita in giudizio la Cassa Forense depositando atto di costituzione di mera forma e documenti;
successivamente l’ente di previdenza ha depositato una memoria difensiva instando per il rigetto del ricorso.

1.4. In vista dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

1.5. Infine, data 28 febbraio 2023, la Cassa resistente ha depositato in giudizio:

- l’elenco degli incarichi legali conferiti da Cassa Forense nel periodo 2017-2022 (trasmesso al ricorrente in data 22.2.2023) con il quale l’ente ha dato riscontro alla richiesta di accesso sub a);

- la nota del Responsabile della Trasparenza di Cassa Forense (trasmessa al ricorrente in data 22.2.2023) con la quale l’ente ha dato integrale soddisfazione alla domanda di accesso con riferimento alla richiesta sub b), fornendo i nominativi dei residui componenti della Commissione di Studio con i relativi compensi percepiti.

1.5. All’udienza camerale dell’8 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere limitatamente all’istanza di accesso sub b), avente ad oggetto i nominativi dei componenti della Commissione di studio appositamente costituita per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico.

Invece, relativamente all’istanza di accesso sub a,) parte ricorrente ha preso atto dell’ostensione dell’elenco predisposto dalla Cassa lamentando che su 4.071 incarichi conferiti nel quinquennio 2017-2022, risultano sì indicati tutti i nominativi dei professionisti incaricati (in numero di 119), ma soltanto per circa 1/3 degli incarichi sarebbe stato indicato il corrispettivo;
e pertanto ha dichiarato di insistere per la condanna della Cassa all’ostensione dei dati mancanti.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

2. Come sopra riferito deve preliminarmente darsi atto che il difensore di parte ricorrente, con riferimento esclusivo alla richiesta di accesso sub b), ha dichiarato essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

Sicché non resta al Collegio che dichiarare, ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., l’improcedibilità del ricorso in parte qua per intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Ne consegue che l’interesse alla decisione è limitato alla richiesta integrazione della residua documentazione oggetto della domanda di accesso, in tesi soltanto parzialmente soddisfatta dalla Cassa, avente ad oggetto “l'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali” .

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che con la recente sentenza n.10 del 2 aprile 2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso civico generalizzato “…non necessita di alcuna particolare motivazione e può essere esercitato da chiunque senza limitazione”; esso è “… dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale … l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all’art.

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