TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-07-05, n. 202107870
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 07870/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04630/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2021, proposto da
V T, rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A P non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 23/10/2020, ricevuta in data 28/10/2020, volta a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso ;
e, ove occorrente e per quanto di interesse,
PER L'ANNULLAMENTO
- della Nota del Ministero n. 12547 del 23/04/2021 e annesso “Diario delle prove scritte suppletive della procedura per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e allegato calendario, pubblicato in G.U. n. 32 del 23/04/2021, nella parte in cui viene espressamente prevista la possibilità di partecipare alle prove suppletive calendarizzate ai soli candidati che abbiano ottenuto un provvedimento giurisdizionale, anche cautelare, favorevole .
- del“Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura straordinaria a decorrere dal 22.10.2020 sino al 16.11.2020, non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19 ;
- del Decreto Dipartimentale n. 783 del 10.07.2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive;
- del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui, all'art. 5 relativo al “Calendario delle prove” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua;
e, per l'accertamento, anche in via cautelare e, ove possibile, inaudita altera parte,
del diritto della ricorrente ad essere ammessa allo svolgimento della prova suppletiva della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, già calendarizzata alla data del 17/05/2021 (pomeridiano), con il Diario delle prove del 23/04/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo a provvedere e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza volta a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e l’annullamento del diario delle prove scritte nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.
Con ordinanza è stata accolta la misura cautelare per la parte impugnatoria ed è stata disposta la conversione del rito per l’esame del ricorso avverso il silenzio.
Alla camera di consiglio 22 giugno 2021 il ricorso avverso il silenzio è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è ravvisabile alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l’istituto del silenzio - rifiuto e lo strumento di tutela giurisdizionale offerto, costituendo l’esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere
Stante, dunque, il carattere altamente discrezionale della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A. ne deriva che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l’esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio, con la conseguenza che la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile.
Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione.