TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300105
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Pubblicato il 16/01/2023
N. 00105/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02313/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M C, E C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Istituto autonomo case popolari (IACP) Caltanissetta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione n. -OMISSIS- emanata dal Dirigente dell'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta nella parte in cui è stata «revocata» l'assegnazione dell'alloggio sito in -OMISSIS- al ricorrente;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2022 l’avv. S. Scaglione per la parte pubblica;nessuno presente per la parte ricorrente;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1.- Il ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, il provvedimento con il quale l’IACP di Caltanissetta ha revocato l’assegnazione dell’alloggio popolare in precedenza conseguita, in ragione della mancanza dei requisiti di legge e, segnatamente, poiché il ricorrente risulterebbe proprietario di un immobile idoneo al nucleo familiare.
2.- A sostegno della pretesa ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Incompetenza dell’IACP. Sostiene il ricorrente che il provvedimento, sulla base della disciplina contenuta nella l.r. sic. n. 15 del 1986 e della l.r. sic. n. 1 del 1979, avrebbe dovuto essere adottato dal Comune di -OMISSIS- e non dall’IACP;
2) Violazione di legge (art. 2 d. P.R. n. 1035 del 1972;artt. 17 e 21 l.r. sic n. 15 del 1986), eccesso di potere sotto diversi profili. La revoca non avrebbe potuto essere disposta in ragione del carattere sopravvenuto (rispetto all’assegnazione) della carenza di uno dei requisiti di ammissibilità;
3) Violazione art. 3 Cost. L’assetto delineato dalla l.r. sic. n. 15 del 1986 nella parte in cui prevede la revoca dell’assegnazione anche per l’ipotesi della sopravvenuta proprietà di un immobile, poiché non sovrapponibile con il sistema del d. P.R. n. 1035 del 1972 (che non prevede una revoca dell’assegnazione per tale ragione), mostrerebbe profili di illegittimità costituzionale.
3.- Si è costituito in giudizio l’IACP di Caltanissetta il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
4.- Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
5.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito, le parti hanno, con apposite memorie, ribadito le rispettive tesi difensive.
6.- All’udienza pubblica del 5 dicembre 2022, presente il solo procuratore della parte pubblica, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.
7.- Il ricorso deve essere accolto stante l’assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza.
8.- Come si è detto secondo la prospettazione di parte ricorrente l’impugnato provvedimento rientrerebbe nell’assetto di competenze dell’ente locale territorialmente competente (nel caso di specie il Comune di -OMISSIS-) e non dell’IACP.
9.- Il Tribunale, sebbene nella sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, ha tratteggiato le linee dell’assetto delle competenze e attribuzioni dei Comuni e degli IACP in materia ed ha evidenziato che
1) «ai sensi dell’art. 17 della l.r. sic. n. 1 del 1979, emanata secondo quanto previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 878 del 1950 («Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche»), «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio»;
b) gli Istituti autonomi case popolari, benché siano state soppresse le commissioni già previste dall’art. 6 d. P.R. n. 1035 del 1972 e dall’art. 18 l.r. sic. n. 2 del 2002 (art. 40 l.r. sic. n. 17 del 2004 che rinvia all’allegato 1 della stessa) sono, dunque, allo stato, competenti per provvedere soltanto sull’istruttoria dei procedimenti di assegnazione /revoca (art. 5 d. P.R. n. 1035 del 1972), ma non anche per l’emanazione del provvedimento finale, di competenza comunale, con riparto interno di competenza diversamente disciplinato a seconda delle fattispecie (art. 1 comma 4 l.r. sic. n. 12 del 1952, aggiunto con l’art. 24, l.r. sic. 6 maggio 1981, n. 86, poi sostituito dall'art. 23, comma 8, l.r. sic. 26 marzo 2002, n.2).
Tale assetto interpretativo non può che essere qui ribadito.
Premesso che «I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il princìpio di sussidiarietà» (art. 2 l.r. sic. n. 30 del 2000), le conclusioni sopraesposte non possono essere infirmate dal rilievo, pure sollevato dalla difesa della parte pubblica, secondo cui la vicenda in esame sarebbe più assimilabile alle regole che disciplinano le cooperative edilizie, con realizzazione dell’intervento però attribuito all’IACP, che alle regole che disciplinano l’ordinaria assegnazione degli alloggi di ERP.
Ciò sulla base di alcune considerazioni:
- in primo luogo, se è vero che «Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata» (art. 1 d. P.R. n. 1035 del 1972), è corretta l’applicazione della corrispondente disciplina normativa regionale rientrando il caso di specie nel relativo campo di applicazione;
- l’art. 21 della l.r. sic. n. 15 del 1986 cui l’Amministrazione fa riferimento in memoria, non rende estraneo l’IACP dal complessivo assetto istruttorio dei procedimenti in tema di alloggi popolari ma si rivela non idoneo a superare, quanto al provvedimento conclusivo, l’assetto di competenze sopra delineato;
- la disciplina regionale nessuna differenza fa discendere dall’assetto proprietario degli alloggi (nel caso di specie di proprietà IACP).
10.- In ragione della assorbente fondatezza del primo motivo, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento dell’atto impugnato e rimessione dell’affare all’autorità competente.
11.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
12.- Il carattere non organico dell’assetto normativo regionale di riferimento (risalente nel tempo) quanto ai rapporti tra amministrazioni comunali e Istituti autonomi case popolari e la necessità di una chiara disciplina, con disposizioni di immediata lettura da parte degli operatori, rende evidente la necessità un intervento – trattandosi, peraltro, «di interventi pubblici […] diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (Corte cost. n. 217 del 1988) – idoneo a superare il carattere non coordinato e frastagliato dell’assetto normativo. In tal senso, copia della sentenza è trasmessa, in applicazione dell’art. 58 r.d. n. 444 del 1942 (estensibile ai Tribunali Amministrativi regionali stante la sua emanazione anteriore all’istituzione degli stessi), al Presidente di questo T.a.r. per la conseguente eventuale segnalazione alla Presidenza della Regione Siciliana.