TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-03, n. 202100178
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2021
N. 00178/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2019, proposto da
Comune di Apecchio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marche Energie Rinnovabili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Giovanni Battista De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giulio Carlo Torelli in Chiaravalle, piazza Mazzini, 37;
per l’ingiunzione di pagamento,
in favore del Comune ricorrente, della somma complessiva di € 348.333,34, oltre alle spese legali liquidande e oltre interessi legali delle singole scadenze al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto ingiuntivo n. 49 del 1° marzo 2019;
Visto l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di Marche Energie Rinnovabili s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020, e ss.mm.ii., e l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso per decreto ingiuntivo, il Comune di Apecchio ha chiesto di ingiungere, alla società Marche Energie Rinnovabili s.r.l. (di seguito anche opponente), il pagamento della somma di € 348.333,34, oltre accessori, a titolo di adempimento dell’obbligazione nascente dalla convenzione del 30 luglio 2008, rep. n. 355 (stipulata con la ATI Abaco Energia Pulita s.r.l. – Fortore Sviluppo s.r.l., alla quale è poi subentrata Marche Energie Rinnovabili), avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio, nell’ambito del territorio Comune di Apecchio, località Monte dei Sospiri, di impianti eolici costituiti da n. 5 aereogeneratori e da tutte le opere accessorie connesse; il ricorrente assume che detta convenzione, adottata prima delle linee guida 2010, nonché richiamata nella medesima autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto eolico (cfr., autorizzazione unica regionale di cui al decreto 114/EFR del 1° dicembre 2011), sarebbe tuttora vigente, valida ed efficace, stante l’intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018.
2. Con decreto ingiuntivo n. 49 del 1° marzo 2019, questo Tribunale ha accolto il ricorso del Comune di Apecchio.
3. Marche Energie Rinnovabili ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo anzidetto, lamentando l’infondatezza della pretesa creditoria del Comune, deducendo, tra l’altro, la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., della clausola di cui all’art. 4 della citata convenzione, per contrasto con l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 (che avrebbe natura di norma imperativa), con l’art. 1, comma 4, lettera f) e comma 5 della legge n. 239 del 2004 e con il DM Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, quest’ultimo contenente “ Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”, il quale, nel disciplinare, al punto 2, i “ criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative ”, ribadisce, fra l'altro, che “ per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni ”.
3.1. L’opponente assume, in particolare, che:
- detta clausola della convenzione introduce una misura di compensazione patrimoniale vietata dalla legge, essendosi il legislatore adeguato alle pronunce di incostituzionalità intervenute in materia di cosiddette royalties richieste ai titolari di impianti da fonti rinnovabili (in particolare, sentenze della Corte costituzionale, n. 119 del 2010 e n. 124 del 2010);
- l’autorizzazione unica regionale è stata rilasciata in data 1° dicembre 2011, ovvero successivamente all’entrata in vigore delle anzidette linee guida;
- ha già versato alla Provincia di Pesaro e Urbino un indennizzo a titolo di corrispettivo per le misure ambientali compensative (rimboschimento), pari a € 48.676,10, secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni rilasciate;
- sotto altro profilo, la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto contrasta con le leggi regolanti la materia anche nella parte in cui il Comune di Apecchio ha imposto a Marche Energie