TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-05-30, n. 201100818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-05-30, n. 201100818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100818
Data del deposito : 30 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02435/2004 REG.RIC.

N. 00818/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02435/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2004, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall’avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Bari, via Dante, 25;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

- della nota ministeriale del 9.9.2004 (ricevuta il 22.9.2004), con cui si comunica al ricorrente che la Direzione Generale rigetta la sua istanza del 29.6.2004 di riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente al livello retributivo VI bis ed all’attribuzione di uno scatto gerarchico;

- nonché di ogni atto presupposto e connesso ed, ove occorra, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 29.7.1996, con cui si è attribuito al ricorrente il trattamento economico previsto per la qualifica di Vice Ispettore - VI livello retributivo - del Corpo di Polizia penitenziaria in applicazione dell’art. 26 legge n. 395/1990;

ed inoltre per l’accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico del livello VI bis ed all’attribuzione di uno scatto gerarchico;
del diritto alla riscossione delle differenze retributive corrispondenti, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre rivalutazione ed interessi;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della corrispondente posizione contributivo - previdenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore avv. A R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente M M contesta la nota ministeriale del 9.9.2004 con cui gli veniva comunicato da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio II - Trattamento Economico del Corpo Polizia Penitenziaria il rigetto della propria istanza del 29.6.2004 volta ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al livello retributivo VI bis e l’attribuzione di uno scatto gerarchico.

Chiede altresì l’annullamento di ogni atto presupposto e connesso ed, ove occorra, del decreto del Ministro di Grazie e Giustizia del 29.7.1996.

Si costituiva l’amministrazione parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Invero il ricorrente impugna un provvedimento ( i.e. nota ministeriale del 9.9.2004) di rigetto della istanza dallo stesso presentata volta alla modifica del d.m. 29.7.1996 non impugnato tempestivamente.

Detto decreto ministeriale costituisce un atto di inquadramento del personale con il quale l’amministrazione esercita un potere autoritativo cui si contrappone un interesse legittimo del privato;
pertanto andava gravato nel termine decadenziale di sessanta giorni ormai spirato.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto concerne l’impugnativa del d.m. 29.7.1996 e per il resto la reiezione del suddetto ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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